(massima n. 1)
Le misure cautelari (nella specie interdittiva: divieto temporaneo di esercitare l'attività imprenditoriale), pur attenendo alle fondamentali libertà costituzionali sulle quali vengono ad incidere, appartengono al diritto processuale, proprio perché improntate alla garanzia di situazioni contingenti in vista di future possibilità di sviluppo. Esse sono prive del carattere di definitività, pur presentando quello della afflittività. Ne deriva che sono disciplinate dalla regola tempus regit actum. (Nella specie la corte ha ritenuto che correttamente i giudici di merito avessero applicato l'art. 278 c.p.p. nel testo modificato dal D.L. 1 marzo 1991, n. 60, convertito in L. 22 aprile 1991, n. 133).