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Articolo 119 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/10/2024]

Valutazione delle circostanze di esclusione della pena

Dispositivo dell'art. 119 Codice Penale

Le circostanze soggettive le quali escludono la pena per taluno di coloro che sono concorsi nel reato [46, 48, 88, 96, 97, 98, 649] hanno effetto soltanto riguardo alla persona a cui si riferiscono(1).

Le circostanze oggettive che escludono la pena [50-54] hanno effetto per tutti coloro che sono concorsi nel reato(2).

Note

(1) L'espressione "circostanze volontarie" h dato luogo ad ampia discussione. Alcuni autori ritengono che tali sarebbero tutte le cause di esclusione della colpevolezza, altri optano per farvi rientrare solo quelle che escludono la pena e non il reato. La dottrina prevalente invece ritiene che devono intendersi come soggettive tutte quelle cause di esclusione della rimproverabilità, ovvero la cause di non imputabilità, quelle che escludono la colpevolezza, e le altre scusanti tra cui rientra, ad esempio, la cosiddetta desistenza volontaria (art. 56).
(2) Nel concetto, invece, di circostanze oggettive, rientrano le cause di esclusione dell'antigiuridicità, ovvero quelle di giustificazione, nonché ogni altra causa che oggettivamente esclude il reato.

Ratio Legis

La norma richiama il binomio circostanze soggettive-oggettive, al fine di indicare con chiarezza la sorte delle circostanze nelle ipotesi in cui siano coinvolte più persone nella commissione di un fatto criminoso (concorso di persone nel reato ex art. 110).

Spiegazione dell'art. 119 Codice Penale

La norma specifica il fatto che le circostanze di natura soggettiva elencate nell'art. 70 n. 2 che escludono la pena possono essere riconosciute dal giudice solamente nei confronti della persona cui si riferiscono, mentre, al contrario, le circostanze di esclusione della pena di natura oggettiva di cui al n.1 vanno riconosciute in capo a tutti i concorrenti.

Tale criterio di imputazione delle circostanze si spiega con la considerazione che quelle di natura soggettiva afferiscono più propriamente alla condotta del singolo concorrente nella commissione del fatto di reato, quali ad esempio la circostanza attenuante di riparazione del danno di cui all'art. 62 n. 6, mentre quelle di natura oggettiva attengono perlopiù alle modalità con cui si sono svolti i fatti, e quindi si estendono a tutti i concorrenti.

Massime relative all'art. 119 Codice Penale

Cass. pen. n. 34002/2015

La causa sopravvenuta di esclusione della punibilitā prevista dall'art. 376 cod. pen. in favore di chi, avendo reso falsa testimonianza, l'abbia ritrattata, ha natura soggettiva e, come tale, non opera nei confronti dell'istigatore, concorrente nel reato di cui all'art. 372 cod. pen., salvo che la ritrattazione sia il risultato del comportamento attivo dell'istigatore.

Cass. pen. n. 2816/1986

La ritrattazione del testimone falso o reticente che rende lo stesso non punibile ai sensi dell'art. 376 c.p. č causa di esclusione della pena di natura oggettiva e, ai sensi dell'art. 119 c.p., giova anche all'istigatore concorrente nel reato.

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