(massima n. 2)
In tema di udienza preliminare, l'assunzione delle prove nel contraddittorio delle parti disposta dal giudice ai sensi dell'art. 422, come modificato dalla legge n. 479 del 1999, non rientra nella fase delle indagini preliminari (caratterizzate dalla finalizzazione all'esercizio dell'azione penale, dalla direzione da parte del P.M. e dalla segretezza); ne consegue che non è applicabile, durante tale fase, la proroga della custodia cautelare, attinente soltanto alla fase delle indagini preliminari, né può essere ordinata la sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare, espressamente esclusa in relazione alle esigenze di acquisizione probatoria.