(massima n. 1)
In tema di illeciti penali concernenti gli stupefacenti, ai fini della determinazione, ex art. 278 c.p.p., della pena stabilita dalla legge per il reato contestato, quando questo sia stato commesso sotto la vigenza della L. 22 dicembre 1975 n. 685, occorre far riferimento al meno grave trattamento sanzionatorio previsto da detta legge, atteso che mai, in sede di giudizio di merito, potrebbe essere applicato il trattamento pił severo previsto dalla sopravvenuta L. 26 giugno 1990 n. 162 (poi trasfusa nel T.U. emanato con il D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309), ostandovi il disposto di cui all'art. 2, comma terzo, c.p. (Nella specie, in applicazione di tali principi, č stato ritenuto che, dovendosi verificare l'intervenuta scadenza o meno del termine di fase della custodia cautelare, dovesse farsi riferimento, attesa l'epoca del commesso reato, alla pena edittale prevista dall'art. 71 della L. n. 685/75 e non a quella pił elevata prevista dal corrispondente art. 73 del D.P.R. n. 309/90).