Agli effetti della legge penale:
- 1) sono circostanze oggettive quelle che concernono la natura, la specie, i mezzi, l'oggetto, il tempo, il luogo e ogni altra modalità dell'azione, la gravità del danno o del pericolo, ovvero le condizioni o le qualità personali dell'offeso;
- 2) sono circostanze soggettive quelle che concernono la intensità del dolo o il grado della colpa, o le condizioni e le qualità personali del colpevole, o i rapporti fra il colpevole e l'offeso, ovvero che sono inerenti alla persona del colpevole(1).
Le circostanze inerenti alla persona del colpevole [69 4] riguardano la imputabilità e la recidiva(2).
Note
(1)
La norma suddivide le circostanze in soggettive ed oggettive. Non sono però considerate dal legislatore quelle circostanze presentano insieme elementi oggettivi e soggettivi (miste) e quelle che possono avere, a seconda dei casi, diverso significato (polivalenti).
Tale distinzione non è senza conseguenze pratiche, in particolare quando si configura un'ipotesi di concorso di persone nel reato, di cui all'art. 118 del c.p.. Si ricordi però che, a tale proposito, parte della dottrina ritiene che le due norme sarebbero autonome, data la nuova formulazione assunta dall'art. 118 del c.p., con la riforma degli anni Novanta. Prima della modifica introdotta dalla legge 7 febbraio 1990, n. 19, la norma stabiliva, in tema di estensione delle circostanze ai compartecipi nel concorso di persone, che a questi fossero attribuite tutte le circostanze oggettive e quelle, tra le circostanze soggettive, che avessero agevolato la realizzazione del fatto. Ora invece sono escluse dal novero delle circostanze estensibili ai compartecipi talune categorie tassativamente indicate. Secondo, quindi, l' orientamento citato tali circostanze sarebbero a carattere prettamente soggettivo, mentre tutte le altre circostanze assumerebbero allora carattere oggettivo.
Tale distinzione non è senza conseguenze pratiche, in particolare quando si configura un'ipotesi di concorso di persone nel reato, di cui all'art. 118 del c.p.. Si ricordi però che, a tale proposito, parte della dottrina ritiene che le due norme sarebbero autonome, data la nuova formulazione assunta dall'art. 118 del c.p., con la riforma degli anni Novanta. Prima della modifica introdotta dalla legge 7 febbraio 1990, n. 19, la norma stabiliva, in tema di estensione delle circostanze ai compartecipi nel concorso di persone, che a questi fossero attribuite tutte le circostanze oggettive e quelle, tra le circostanze soggettive, che avessero agevolato la realizzazione del fatto. Ora invece sono escluse dal novero delle circostanze estensibili ai compartecipi talune categorie tassativamente indicate. Secondo, quindi, l' orientamento citato tali circostanze sarebbero a carattere prettamente soggettivo, mentre tutte le altre circostanze assumerebbero allora carattere oggettivo.
(2)
Fra le circostanze inerenti alla persona del colpevole merita un cenno particolare al recidiva, di cui all'art. 99 del c.p., ovvero la cd ricaduta nel delitto, che si verifica quando l'agente, dopo essere stato condannato con sentenza irrevocabile per aver commesso un delitto non colposo, ne commetta un altro. La sua natura circostanziale è stata fortemente discussa, tuttavia ora la dottrina dominate e la giurisprudenza propendono per riconoscere tale natura, in ragione anche di quanto previsto dal dettato normativo.