(massima n. 1)
Per la determinazione della pena agli effetti dell'applicazione di una misura cautelare personale e, segnatamente, della individuazione dei corrispondenti termini di durata massima delle fasi processuali precedenti la sentenza di merito di primo grado, deve tenersi conto, nel caso di concorso di pił circostanze aggravanti ad effetto speciale, oltre che della pena stabilita per la circostanza pił grave, anche dell'ulteriore aumento complessivo di un terzo, ai sensi dell'art. 63 comma quarto, cod.pen., per le ulteriori omologhe aggravanti meno gravi. (In motivazione la Suprema Corte ha precisato che il criterio di calcolo di cui all'art. 63, comma quarto, cod. pen. non opera nella diversa ipotesi di concorso di pił aggravanti ad effetto speciale per le quali l'incremento sanzionatorio č autonomamente indicato "ex lege", trovando in tal caso applicazione il criterio cumulativo di calcolo a fini cautelari, previsto dall'art. 278, comma primo, cod.proc.pen.)