(massima n. 1)
Il tribunale del riesame, chiamato a decidere soltanto se, in ordine al reato per il quale è stata emessa l'ordinanza impugnata, siano ravvisabili gravi indizi di colpevolezza ed esigenze cautelari, non può statuire circa la configurabilità o meno di una circostanza aggravante, salvo che da quest'ultima dipenda in modo specifico la legittimità della disposta misura (come, ad esempio, qualora si faccia questione sul computo della pena edittale, in relazione alla disciplina dettata dagli artt. 278 e 280 c.p.p.).