(massima n. 1)
Il principio dell'applicazione della legge pił favorevole non trova attuazione nella fase dinamica preprocessuale delle indagini preliminari, ed in particolare nel procedimento incidentale de libertate ove al tribunale, in sede di riesame o di appello, č inibito qualsiasi potere istruttorio e di modifica dell'imputazione formulata dal pubblico ministero: qualora pertanto il reato contestato nell'ordinanza applicativa di una misura cautelare sia qualificato con riferimento alla legge vigente e non a quella, pił favorevole, in vigore al momento della commissione del fatto, la delibazione del tribunale della libertą, ai fini del computo dei termini massimi della custodia cautelare, deve comunque svolgersi sulla base dell'imputazione cosģ come rubricata, restando impregiudicata l'applicazione del principio di cui all'art. 2, comma 3, c.p., al momento della decisione del merito.