(massima n. 1)
Agli effetti dell'applicazione di misura cautelare per tentativo di delitto punito con la pena dell'ergastolo, si ha riguardo non alla pena minima di dodici anni di reclusione prevista dall'art. 56, comma secondo, c.p., ma a quella massima di ventiquattro anni di reclusione, desumibile dall'art. 23, comma primo, stesso codice.