(massima n. 1)
E inammissibile, per difetto di attualitą dell'interesse all'impugnazione, il ricorso per cassazione del pubblico ministero avverso l'ordinanza del tribunale del riesame che abbia escluso la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale, in quanto l'incidenza della contestazione cautelare della circostanza sui termini di durata massima della custodia cautelare costituisce oggetto di situazioni future. (Fattispecie in cui, al momento della decisione della Corte, la misura cautelare era stata revocata per cessazione delle esigenze cautelari).