(massima n. 1)
La qualificazione – così enunciata, in sede di espropriazione forzata, nel decreto di trasferimento di un immobile – di un rapporto (agrario) intercorrente fra colui che, quale proprietario del bene è soggetto all'esecuzione forzata, ed un terzo, titolare di un diritto sul bene in virtù di un rapporto personale con l'esecutato medesimo, non è vincolante per il terzo acquirente, che è pertanto legittimato a provarne l'inesistenza ovvero a provare l'esistenza di un diverso rapporto giuridico.