(massima n. 1)
In tema di esecuzione forzata, ai fini dell'identificazione dell'immobile oggetto della vendita forzosa, sono rilevanti tutte le indicazioni contenute negli atti della procedura esecutiva e, particolarmente, quelle dell'avviso dell'asta, del verbale di vendita e del decreto di trasferimento. L'accertamento compiuto in proposito dal giudice del merito, involgendo un giudizio di fatto, non č censurabile in cassazione se informato ad esatti criteri giuridici ed immune da vizi logici.