(massima n. 1)
In tema di procedura concorsuale, il ricorso per cassazione proposto avverso il provvedimento col quale il tribunale fallimentare abbia rigettato il reclamo proposto avverso il decreto del giudice delegato disponente il trasferimento di un bene venduto all'incanto è inammissibile qualora venga proposto da soggetto che abbia partecipato all'incanto con un'offerta che sia stata superata da una o più altre successive, giacché in caso di nullità dell'aggiudicazione definitiva, non vi è reviviscenza delle offerte precedenti, onde l'offerta che abbia visto superata la propria offerta non è titolare di un interesse differenziato allo svolgimento di un nuovo incanto, bensì di una semplice aspettativa, analoga a quella di qualunque terzo interessato a partecipare ad una nuova asta.