Se la procedura esecutiva viene portata avanti da un solo
creditore e non intervengono altri creditori, il
giudice dell'esecuzione, sentito il
debitore, dispone a favore del
creditore pignorante il pagamento di quanto gli spetta per
capitale,
interessi e spese, dopo aver sentito il debitore (la necessità di sentire il debitore è volta a consentire a quest'ultimo di sollevare contestazioni circa l'esistenza e l'ammontare del credito).
E’ stato evidenziato che, nel caso di unico creditore, il legislatore usa l'espressione “pagamento”, mentre, qualora vi sia un residuo da restituire al debitore esecutato o al terzo che ha subito l'espropriazione, viene utilizzato il termine “consegna”, a dimostrazione che si tratta di una somma in proprietà del medesimo, come si ricava dalla circostanza che anche nell'ipotesi di estinzione del processo di espropriazione, ex
art. 632 del c.p.c. comma 2, la somma ricavata va consegnata al debitore.
Nella voce capitale devono intendersi ricompresi, oltre al credito, anche gli
interessi scaduti prima della
notificazione del
precetto o dell’intervento e le spese legali antecedenti a tali atti.
Gli interessi, invece, sono quelli successivi al precetto ed all'intervento.
Per spese, infine, si intendono quelle sostenute per portare avanti lo stesso processo esecutivo.
L'imputazione dell'attribuzione del ricavato deve avvenire ai sensi dell'
art. 1194 del c.c., cioè prima alle spese, quindi agli interessi ed, infine, al capitale. Qualora vi sia un creditore unico che abbia più crediti, si ritiene in giurisprudenza che i criteri di imputazione stabiliti dagli artt. 1193 e 1194 c.c. siano applicabili esclusivamente ai pagamenti volontari e non anche a quelli coattivi.
Ipotesi non espressamente presa in esame dalla norma, ma a cui si ritiene applicabile anche quanto dettato dal primo comma, è quella in cui vi sia soltanto un creditore intervenuto, per avere il creditore procedente rinunciato all'
azione esecutiva.
Nel caso in cui siano intervenuti diversi creditori, la somma ricavata è distribuita dal giudice come segue:
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nel caso di espropriazione mobiliare i creditori hanno possibilità di accordarsi su un piano di riparto ed il giudice provvederà alla distribuzione in conformità al piano concordato (c.d. distribuzione amichevole).
In mancanza di accordo il giudice, in seguito alla richiesta di uno o più creditori, provvederà alla distribuzione con riguardo dapprima ai diritti di prelazione e poi al criterio di proporzionalità, c.d. distribuzione giudiziale.
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nell'espropriazione immobiliare la distribuzione può essere solo giudiziale, secondo le modalità fissate dagli artt. 596 e ss..
In ogni caso deve essere disposto l’accantonamento delle somme che spetterebbero ai
creditori intervenuti privi di titolo esecutivo, i cui crediti non siano stati in tutto o in parte riconosciuti dal debitore.
Tale accantonamento deve essere disposto dal giudice dell'esecuzione per il tempo ritenuto necessario affinché i predetti creditori possano munirsi di titolo esecutivo e, in ogni caso, per un periodo di tempo non superiore a tre anni.
Trascorso il termine fissato, il giudice, previa istanza di una delle parti o anche d'ufficio, dispone la comparizione davanti a sé di debitore, creditore procedente e creditori intervenuti (non sono invitati a comparire coloro che siano già stati integralmente soddisfatti), e provvede alla distribuzione della somma accantonata, tenuto conto anche dei creditori intervenuti che si siano nel frattempo muniti di titolo esecutivo.
Tuttavia, se viene avanzata espressa istanza da parte di uno dei creditori in favore dei quali era stato disposto l’accantonamento, il quale si sia già munito di titolo esecutivo e non ve ne siano altri che ancora debbano munirsi di tale titolo, la comparizione delle parti per la distribuzione della somma accantonata può essere disposta anche prima che sia decorso il termine fissato.
Il mancato conseguimento da parte di alcuni dei creditori di un efficace titolo esecutivo comporta l'impossibilità di partecipare al riparto, con conseguente accrescimento della percentuale di soddisfazione degli altri creditori ovvero della somma da restituire al debitore esecutato o al terzo che ha subito l'espropriazione.
Occorre ovviamente precisare che la mancata assegnazione della somma ai
creditori concorrenti, che non siano riusciti a munirsi del titolo esecutivo entro l'udienza in esame, non estingue il diritto di credito, cosicché ove gli stessi si muniscano di un titolo esecutivo, potranno promuovere un nuovo e distinto processo di espropriazione.
Il residuo della somma ricavata, dopo l'ulteriore distribuzione anche delle somme accantonate ovvero dopo che sia decorso il termine per consentire ai creditori senza titolo di munirsi del titolo esecutivo, è consegnato al debitore o al terzo che ha subito l'espropriazione.
Nel caso in cui i creditori, dopo la completa distribuzione della massa attiva, non siano totalmente soddisfatti potranno promuovere un nuovo processo esecutivo contro lo stesso debitore.
Come si evince dall’analisi di questa norma, dunque, vengono disciplinate tre differenti fattispecie, ossia:
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l'ipotesi in cui vi sia un unico creditore;
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l’ipotesi in cui non sia possibile procedere immediatamente alla distribuzione dell'intero ricavato, ma si debba provvedere ad accantonarne una parte;
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il procedimento da seguire per distribuire effettivamente il ricavato.
Le ordinanze che il giudice dell’esecuzione emette in attuazione della norma in esame, anche nelle parti in cui dispongono l'attribuzione o l’assegnazione delle somme di denaro ai creditori concorrenti o, eventualmente, la restituzione del residuo al debitore o al terzo che ha subito l'esecuzione, non hanno
efficacia esecutiva ex
art. 474 del c.p.c.; le stesse, infatti, contengono soltanto l'ordine al
cancelliere di emettere i mandati di pagamento, i quali vanno poi esibiti all'ufficio postale tenuto a provvedere al pagamento del relativo importo, prelevandolo dal deposito.