(massima n. 1)
La particolare efficacia probatoria, che assiste, fino a querela di falso, l'atto pubblico, è limitata alle affermazioni concernenti la provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato nonché le dichiarazioni delle parti o gli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti e non si estende ad affermazioni relative ad attività o fatti diversi da quelli predetti. Pertanto, l'affermazione, contenuta nel decreto di trasferimento emesso ai sensi dell'art. 586 c.p.c., dell'avvenuto deposito (non nelle mani del giudice dell'esecuzione né in presenza del medesimo) del prezzo del bene espropriato non costituisce una falsa attestazione contestabile mediante la proposizione della querela di falso, ma un errore nell'attività accertativa del giudice dell'esecuzione, avverso cui è esperibile il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi.