(massima n. 1)
Poiché oggetto della vendita forzata è il bene che è stato assoggettato a pignoramento, il principio secondo cui l'identificazione di tale bene va effettuata in base agli elementi obiettivi contenuti nel decreto di trasferimento di cui all'art. 586 c.p.c., non esclude l'applicabilità dell'art. 2912 c.c. – in base al quale il pignoramento comprende gli accessori, le pertinenze e i frutti della cosa pignorata – qualora la descrizione del bene stesso nel decreto di trasferimento non contenga elementi tali da far ritenere che, in sede di vendita, si sia inteso escludere l'applicazione dell'anzidetta estensione.