(massima n. 1)
Le contestazioni sulla regolaritą formale dei singoli atti del procedimento esecutivo, prospettabili con l'opposizione ex art. 617 c.p.c., ove non siano state tempestivamente dedotte nel termine di decadenza previsto per l'esperimento di tale rimedio, non possono pił essere fatte valere attraverso l'impugnazione del decreto di trasferimento, adducendone una nullitą riflessa o derivata da precedenti vizi del procedimento che non siano stati a suo tempo denunciati con la detta opposizione.