(massima n. 1)
Poiché l'art. 2929 c.c. non esclude che la nullità di un atto esecutivo, precedente la vendita o l'assegnazione forzata, derivi dall'ingiustizia dell'esecuzione, anziché dalla violazione di norme del processo esecutivo, se il debitore esecutato, dopo la conclusione del processo esecutivo, scopre la collusione tra aggiudicatario e creditore procedente, purché la dimostri e abbia tempestivamente fatto valere il vizio dell'azione o del processo esecutivo, opponendosi ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c., può impugnare, con azione di nullità in via ordinaria, il decreto di trasferimento del bene (art. 586 c.p.c.) al fine di rendere opponibile all'aggiudicatario di esso (art. 586 c.p.c.) l'accoglimento di tali opposizioni.