(massima n. 1)
Non costituisce vizio di forma del decreto di trasferimento (pronunciato all'esito di una procedura di espropriazione forzata) di un immobile locato l'omessa menzione, nel titolo esecutivo, del locatore in qualitą di possessore del bene, con la conseguenza che il decreto stesso deve ritenersi pienamente valido e legittimamente azionabile anche nei confronti dell'attuale possessore non proprietario dell'immobile espropriato.