(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 1074 c.c. quando venga a cessare l'utilitas della servitù o la concreta possibilità di usarne, il vincolo rimane allo stato di quiescenza, ma non si estingue se non per effetto della prescrizione nel termine di cui all'art. 1073 c.c. Pertanto fino al momento in cui è possibile il ripristino del suo esercizio la servitù deve essere tutelata, poiché l'esercizio effettivo della stessa non è condizione della sua esistenza, permanendo il potere sul fondo servente anche se l'esercizio della servitù non sia materialmente possibile.