(massima n. 1)
Le servitł volontarie, a differenza di quelle coattive, le quali si estinguono con il venir meno della necessitą per cui sono state imposte, non si estinguono con il cessare della "utilitas" per la quale sono state costituite, ma soltanto per confusione, prescrizione o quando siano stipulate nuove pattuizioni, consacrate in atto scritto, che ne modifichino l'estensione o le sopprimano.