(massima n. 2)
La controversia tra il proprietario del fondo dominante e quello del fondo servente per l'accertamento di una servitù convenzionale di scolo delle acque piovane non verte su un rapporto inscindibilmente legato con quello tra il fondo dominante ed un altro fondo dal quale, in parte, provengono le acque da smaltire per mezzo della servita di scolo, tranne che non sia dedotta la presenza di un'unica servitù prediale di scolo a vantaggio del fondo del terzo sia nei confronti del fondo dal quale le acque sono fatte direttamente defluire sia nei confronti del fondo verso il quale proseguono ed, in altri termini, che quest'ultimo fondo è servente rispetto al terzo e non a quello dal quale riceve le acque piovane; infatti, la servitù dà luogo ad un rapporto perfettamente distinto, sul piano giuridico, da quello nascente da eventuali altre servitù attive o passive con altri fondi, anche quando queste abbiano per oggetto una utilità (quale quella del deflusso delle acque) che, benché propria del fondo dominante, è anche in funzione di una esigenza creata dalla condizione servente, a vantaggio di altri, del medesimo fondo.