(massima n. 1)
In materia di servitù di passaggio l'impossibilità di farne uso, come pure la cessazione della relativa utilità, non rendono il diritto stesso insuscettibile di atti ricognitivi o di altre manifestazioni idonee, a norma dell'art. 2944 c.c., ad interrompere il decorso della prescrizione, in quanto gli atti di ricognizione, che costituiscono dichiarazioni di scienza, sono efficaci indipendentemente dallo specifico intento del dichiarante (nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva apoditticamente negato ogni efficacia, ai fini dell'art. 2944 c.c., ad una lettera proveniente dal soggetto nei confronti del quale il diritto poteva essere fatto valere).