(massima n. 1)
Il venir meno della contiguitas tra fondo servente e fondo dominante, per effetto di smembramento del secondo tra più proprietari, con conseguente impossibilità di fatto di esercitare la servitù (di passaggio) sul non più vicino fondo servente, pone la servitù stessa, pur senza estinguerla, in uno stato di quiescenza, ex art. 1074 c.c., che può cessare soltanto col ripristino di detta contiguitas prima che sia trascorso il termine ventennale di prescrizione per non uso previsto dall'art. 1073 dello stesso codice.