(massima n. 1)
In tema di servitù, la sopravvenuta mancanza della "utilitas" che ne determina la quiescenza ai sensi dell'art. 1074 c.c., può derivare anche dal contrasto tra il contenuto del diritto reale minore e la normativa urbanistica di piano applicabile al fondo servente (allorché questa faccia venir meno la giustificazione e la rilevanza funzionale del contenuto della servitù), ma perché si determini l'estinzione della servitù è necessario che l'impossibilità di realizzare le opere necessarie all'esercizio del diritto perduri per il tutto il periodo, ventennale, di prescrizione previsto dal codice. (Nella specie la S.C. ha escluso l'estinzione del diritto per prescrizione perché il vincolo urbanistico sul fondo servente consistente nell'impedimento alla realizzazione di una strada privata, era contenuto in un piano di lottizzazione di durata decennale, approvato definitivamente nel 1982 e non realizzato).