(massima n. 1)
Nel caso in cui la servitù di passaggio risulti, dall'atto costitutivo e dalle modalità di esercizio, gravare su una parte determinata del fondo servente, l'impossibilità di fatto del suo esercizio in tale luogo non attribuisce al proprietario del fondo dominante la facoltà ex art. 1068 c.c. di spostare il luogo di esercizio della servitù su altra parte del fondo servente, comportando soltanto, a norma dell'art. 1074 c.c., la quiescenza della servitù stessa con la conseguente sua estinzione, ai sensi dell'art. 1073 c.c., dopo il decorso del ventennio di non uso.