(massima n. 1)
Nel caso in cui la servitù di passaggio risulti, dall'atto costitutivo e dalle modalità di esercizio, gravare su una parte determinata del fondo servente l'impossibilità di fatto del suo esercizio in tale luogo (nella specie, a seguito dell'incorporazione dello stesso nella sede di una strada pubblica) non attribuisce al proprietario del fondo dominante la facoltà ex art. 1068 c.c. di spostare il luogo di esercizio della servitù sull'altra parte del fondo servente, comportando soltanto, a norma dell'art. 1074 c.c., la quiescenza della servitù stessa con la conseguente sua estinzione dopo il decorso del ventennio di non uso (art. 1073 c.c.).