(massima n. 1)
L'innovazione e la trasformazione del fondo dominante, che importi un mutamento definitivo ed irreversibile della sua destinazione, tale da rendere la funzione economico-sociale attuale del bene incompatibile con quella anteatta, determina l'estinzione della servitù originariamente costituita a favore di esso, quando non sia più ravvisabile, nemmeno allo stato potenziale, quel rapporto funzionale tra i due fondi che sul piano pratico si concreta nel vantaggio del fondo dominante mediante il peso imposto al fondo servente, per modo che ogni attività risolventesi in vantaggio del fondo già dominante secondo la primitiva situazione venga a costituire un'utilitas nuova e diversa rispetto a quella originaria, non riconducibile al titolo ed all'oggetto di questa. (Nella specie, trattandosi di servitù di passaggio per il trasporto di prodotti agricoli nella stalla e nel fienile del fondo dominante il cui fabbricato aveva perduto la destinazione agricola, la S.C., alla stregua del principio di cui in massima, ha ritenuto necessario un accurato raffronto tra lo stato di fatto anteriore a quello attuale e tra le situazioni di diritto che ne discenderebbero, ed una penetrante indagine circa la compatibilità dell'attuale esercizio del passaggio con l'utilitas che stava a fondamento della servitù con un completo esame dei fatti, anche in ordine al contenuto dell'originaria servita e dell'effettiva cessazione della destinazione agricola del fondo dominante).