(massima n. 1)
La servitù gravante su fondo non entra in stato di quiescenza prodromico all'estinzione, ai sensi dell'art. 1074 c.c., per il solo fatto che il suo contenuto sia incompatibile con la sopravvenuta destinazione urbanistica impressa al fondo, posto che la nuova destinazione comporta la possibilità ma non anche l'obbligo di utilizzare il fondo in modo conforme ad essa, sicché non si verifica l'impossibilità di utilizzare la servitù, prevista dalla norma cit.