Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 2028 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Obbligo di continuare la gestione

Dispositivo dell'art. 2028 Codice Civile

Chi, senza esservi obbligato(1), assume scientemente(2) la gestione di un affare altrui(3), è tenuto a continuarla e a condurla a termine finché l'interessato non sia in grado di provvedervi da se stesso(4).

L'obbligo di continuare la gestione sussiste anche se l'interessato muore prima che l'affare sia terminato, finché l'erede possa provvedere direttamente.

Note

(1) Se la gestione non è spontanea non si ha la figura in esame ma può aversi mandato (1703 c.c.) se l'affare è giuridico e commissione (1731 c.c.) se è materiale. È discusso se sia spontanea la gestione assunta in esecuzione di una obbligazione naturale (2034 c.c.).
(2) Cioè nella consapevolezza della gestione, dell'altruità e dell'assenza di obbligo.
(3) Se l'interessato è la P.A. questa deve accertare l'utilità della gestione atteso che, a differenza dei privati, essa persegue sempre l'interesse pubblico (97 Cost.).
(4) Si tratta della c.d. "absentia domini". La casistica la riconosce sia nell'assenza giuridica che in quella materiale intesa in senso lato quindi, ad esempio, non solo nel caso di abbandono per calamità ma anche assenza per una trasferta di lavoro.

Ratio Legis

La figura della gestione di affari altrui ha come ratio di base quella di soddisfare l'utilità dell'interessato da parte del soggetto che si sia assunto l'onere di gestirla.

Brocardi

Absente et inscio domino
Animus aliena negotia gerendi
Negotiorum gestio
Utiliter coeptum
Utiliter gestum

Spiegazione dell'art. 2028 Codice Civile

Controversie sull'art. 1141 del Codice abrogato

L’articolo in esame prende le mosse da quello corrispondente del vecchio codice (1141) con alcuni mutamenti non privi di significato e di importanza.

Già il progetto italo-francese e quello della Commissione Reale 81936) contenevano un articolo che, salvo alcune differenze formali, era identico al testo adottato nel codice vigente.

A proposito di questi mutamenti così si esprime la relazione della Commissione Reale: “La comune interpretazione dell’art. 1141 ritiene che non si possa considerare gestore di affari altrui chi ha gerito un affare che credeva proprio: e il codice germanico dichiara ciò espressamente. Alla Commissione non è sembrato indispensabile una tale dichiarazione, am è sembrato necessario modificare la formula di questi articoli, sostituendo alla equivoca parole “volontariamente” (“quegli che volontariamente si assume ecc.”) la formula “colui che, senza esservi obbligato, assume scientemente l’affare d’altri” ecc. facendo così un espresso richiamo all’animus negotia aliena gerendi”.

Il mutamento deve essere approvato perché, come è noto, la dottrina e la giurisprudenza sono stati spesso discordi nell’intendere l’avverbio “volontariamente”.

Alcuni hanno, infatti, inteso la volontarietà come “l’intenzione di gerire affari altrui”, in armonia con la teoria soggettiva che il codice del ’65 avrebbe accolto facendo posto al requisito dell’animus aliena negotia gerendi. Altri, invece, hanno ritenuto doversi intendere per volontarietà “l’assenza di un vincolo giuridico in forza del quale il gestore sia tenuto a gerire”, trasformando, quindi, questa volontarietà in un requisito essenzialmente oggettivo. Altri ancora hanno, invece, sostenuto essere la volontarietà requisito che distingue le obbligazioni quasi ex contractu dalle obbligazioni ex lege.

Questa perplessità di interpretazione ha fatto concludere molto radicalmente alla dottrina (Pacchioni) che la volontarietà “non rappresenta che un avanzo atrofizzato e privo di conseguenze di quella teoria quasi-contrattuale che era dominante nel diritto comune ed in Pothier”. Per cui egli conclude che la volontarietà di cui agli artt. 1140 e 1141 del c.c. abrogato debba ritenersi nel senso che “il gestore non può essere considerato tale se non in quanto abbia voluto compiere gli atti di gestione”. La volontarietà, dunque, anche secondo questo autore, andrebbe nettamente distinta dal requisito dell’animus aliena negotia gerendi.


I requisiti della gestione d'affari secondo l'art. 2028

L'articolo in esame costituisce il punto centrale di tutta la teoria della gestione d'affari altrui secondo il nostro diritto positivo. Da esso risultano tre dei principali requisiti che la legge richiede perché possa aversi gestione d'affari altrui; e precisamente:
a) la mancanza di una obbligazione fra gestore e dominus;
b) l'intenzione di gerire un affare altrui;
c) l'alienità del negozio gerito.
Esaminiamo ora partitamente questi singoli requisiti.


La mancanza di una obbligazione fra gestore e dominus negotii

II fatto che la legge richieda che, perché possa esservi gestione di un affare altrui, debba mancare ogni obbligazione fra gestore e dominus negotii, porta innanzitutto a concludere che esula dal concetto dell'istituto ogni gestione che sia fatta in esecuzione di un mandato o in ossequio a un dovere d'ufficio. Non è, ad esempio, gestione di affari altrui, nel senso tecnico del nostro diritto positivo, quella che compie il padre quando, per disposizione di legge, amministra i beni dei figli nati e nascituri (art.3 20 C.C.); nè quella degli affari del minore e dell'interdetto fatta dal tutore (art. 357, 424 C. C.), nè quella che compie il mandatario (art. 1710 e segg. Cod. civ.). Così non costituisce uria gestione di affari altrui in senso tecnico quella di chi gerisce un affare altrui perché connesso necessariamente e inscindibilmente con un affare proprio.

Vi è chi ha ritenuto che non si abbia gestione di affari altrui in senso tecnico neppure quando si sia agito in adempimento di un dovere morale (pietas, humanitas, amicitia). Ma noi riteniamo invece possa concordarsi con coloro che ritengono che il dovere che esclude la gestione è solo un dovere giuridico. Questa tesi, nata sotto il dominio del codice abrogato, è oggi avvalorata, a nostro avviso, dalle parole dell'art. 2028, che col termine « obbligato » fa espresso riferimento ad una obbligazione in senso giuridico.


L'intenzione di gerire un affare altrui: l'animus negotii aliena gerendi nelle opinioni degli studiosi

L'intenzione di gerire affari altrui è il secondo requisito indi­spensabile perché possa aversi la gestione di affari altrui.

L'esistenza di questo elemento serve a distinguere l'istituto in esame da tutti gli altri casi di gestione senza mandato dell'interessato.

Tale requisito è quello che ha suscitato, sotto l'impero del codice del '65, più accese dispute fra gli studiosi.

Abbiamo già visto nei cenni introduttivi al presente commento come l'esistenza di questo requisito già per il diritto romano abbia dato luogo a serie dispute, poiché i testi della compilazione giustinianea talvolta da esse prescindono, tal'altra fanno invece riferimento ad esso. Ma anche la lettera del codice abrogato ha fatto si che queste dispute non si siano sopite.

Alcuni studiosi hanno così ritenuto che il legislatore del codice deI '65 abbia costruito quasi contratto di gestione ad analogia del contratto di mandato, ed abbia pertanto fondato questo istituto su un incontro presunto della volontà del gestore con quella dell’interessato. Secondo i suoi sostenitori, troverebbe appoggio letterale in alcune espressioni dell'art. 1141, il quale usava per la gestione dei termini essenzialmente con­trattuali, quali « contrae l'obbligazione ».

Secondo altri studiosi invece la volontarietà, cui faceva riferimento l'art. 1141 del codice del '65 sarebbe da intendersi non come intenzione di obbligare l'altra parte, ma come intenzione di volere il fatto della gestione, e non le sue conseguenze, per cui le obbligazioni quasi contrattuali potrebbero sorgere anche al di fuori o addirittura contro la volontà di chi ha posto in essere il fatto costitutivo del quasi contratto. Teoria che può, del resto ritenersi esatta per quanto concerne il codice del '65 (quale sia, in questa materia, la posizione assunta dal codice vigente vedremo in seguito) perché le conseguenze obbligatorie del quasi contratto nascono dalla legge, non dalla volontà dell'individuo che vuole solo il fatto in sé, indipendentemente dalle sue conseguenze.

Altri studiosi hanno ritenuto; di fronte alle incertezze che provoca la interpretazione letterale dell'art. 1141, di poter prescindere dal requisito dell'animus negotia aliena gerendi per l'esistenza della gestione d'affari altrui (teoria oggettiva).

Essi non hanno, però, potuto togliere ogni valore al requisito soggettivo ed hanno ammesso la sua influenza in tema di graduazione di responsabilità. Così hanno ritenuto che, nel caso di gestione eseguita con l'animus negotia aliena gerendi (la cosiddetta gestione pura) le obbligazioni dell'interessato sussisterebbero indipendentemente dal fatto che si sia verificato un arricchi­mento e dalla misura di questo arricchimento, mentre nel caso di gestione eseguita senza questo animo, e quindi per proprio conto, l'obbligazione dell' interessato sussisterebbe solo se vi é arricchimento e nei limiti di questo.

Contro quest'ultima opinione è stato esattamente osservato dal Riccobono che il fatto che il codice del 1865 non regolava nè graduava la responsabilità per il caso della gestione pura e della gestione impura costituiva la prova migliore dell'intenzione di non accogliere la teoria oggettiva.

Così il fatto che il quasi contratto dovesse basarsi su di un fatto « le­cito » (art. i140), escludeva la possibilità, sotto l'impero del codice abrogato, di considerare comunque come gestione di affari altrui in senso tecnico quella fatta con « animus depredandi »; e rendeva perciò inammissibile anche la teoria che ripudia la suddivisione fra gestione pura e semplice, riconoscendosi infatti all'animus negotia aliena gerendi una influenza solo ai fini della alienità del negozio, nei casi in cui questa alienità non sia in re ipsa.

Una ulteriore teoria di carattere eclettico era, infatti, sostenuta da parte della dottrina, la quale nega l'unità del nostro istituto, asserendo che, mentre per la concessione dell'actio negotiorum gestorum directa unico requisito neces­sario é l'alienità dell'affare, per la contraria sono invece richiesti il requisito dell'animus negotia aliena gerendi e quello dell'utiliter coeptum. L’insostenibilità di tale formulazione appare oggi chiaramente, come si vedrà da quanto segue.


L'animus negotia aliena gerendi secondo il codice vigente. Ulteriori precisazioni a questo proposito

Una domanda è ora necessario porsi: i mutamenti formali introdotti nell’art. 2028 del nuovo codice sgombrano il campo dai provocati dal codice abrogato e chiariscono i termini della questione? La cosa non sembra discutibile.

Innanzitutto, l'abolizione della categoria generale dei quasi contratti riduce i punti d'appoggio per la costruzione dogmatica dell'istituto ai soli articoli che riguardano specificamente la gestione d'affari altrui, e fa cadere quelle teorie che, appunto sotto l'influenza della costruzione quasi contrattuale, riconoscevano nell'elemento dell'incontro delle volontà analogia fra il quasi-contratto e il contratto.

Ma può dirsi anche di più. La maggior forza che il nuovo codice ha voluto dare, con la dizione « scientemente » e « senza esservi obbligato », all'elemento spirituale della gestione, e, come avremo modo di rilevare in seguito, i la richiesta nel gestore della capacità di contrattare, fanno cadere senz'altro ogni possibilità di sostenere ancora la teoria obiettiva.

Più deciso riconoscimento della teoria soggettiva, dunque, è il ritorno al romano animus negotia aliena gerendi.

Ma questa conclusione non è sufficiente a determinare l'essenza dell'ele­mento spirituale della gestione secondo il nuovo codice. Abbiamo visto come, anche fra i sostenitori della teoria subiettiva, non siano mancate le divergenze di opinioni sulla più precisa formulazione dell'elemento spirituale della gestione.

Non pare tuttavia dubbio che, giusta quanto dichiara la Relazione della Commissione reale, l'avverbio « scientemente » dell'articolo in questione debba essere inteso come prescrizione del requisito dell'animus negotia aliena gerendi, cioè che esso debba interpretarsi come « intenzione di gerire un affare altrui ». La sostituzione dell'avverbio « scientemente » al « volontaria­mente » ha voluto costituire un espresso richiamo al requisito soggettivo in­teso nel senso romano. Soprattutto utile è stato distinguere, nel nuovo codice, l'elemento della scienza da quello di assenza di una obbligazione, che nel­l'avverbio « volontariamente » dell'art. 1141 si trovavano frammischiati divenendo cause di dubbi e di perplessità. La frase « chi senza esservi obbli­gato, assume scientemente.... » stacca in modo preciso i due elementi: da una parte pone la mancanza di obbligazione, dall'altra l'animus negotia aliena gerendi, scindendo così un elemento essenzialmente oggettivo, da un elemento squisitamente soggettivo.

Ma se la scienza del gerente corrisponde all'animus negotia aliena gerendi, deve nel contempo concludersi che essa non è un qualsiasi elemento gene­rico, comune alla gestione come ad altri negozi, ma è l'elemento soggettivo specifico e determinante della gestione, che distingue l'istituto da altri con­simili, che questo elemento soggettivo specifico non hanno.


Ulteriori precisazioni a questo proposito

La determinazione dell'elemento soggettivo dalla gestione non può dirsi, però, a questo punto, ancora completa. Se abbiamo determinato, per così dire, in estensione, che cosa debba intendersi per scienza del gestore, resta ancora da fare di questo requisito un esame più approfondito.

Infatti, quando noi diciamo che, per esservi gestione, è necessaria nel gestore l'intenzione di gerire affari altrui, non abbiamo ancora stabilito se egli si deve limitare a voler gli atti di gestione che effettivamente compie, oppure se la sua scienza si deve intendere come volontà diretta alle conse­guenze giuridiche degli atti di gestione.

L’art. 1173 del codice civile esclude questo secondo significato, dato che da esso può evincersi che, nel caso di gestione di affari altrui, l’obbligazione, cioè l’effetto giuridico della gestione, sorge perché la legge ritiene la gestione stessa fatto idoneo a produrlo.

Si ritiene, pertanto, che non sia necessario che il gestore sappia o conosca di contrarre, col fatto della gestione, determinate obbligazioni: la scienza dell’agente deve semplicemente fermarsi al fatto puro e semplice della gestione del negozio.


Conclusioni rispetto all’elemento soggettivo della gestione

Rispetto all'elemento soggettivo della gestione può, pertanto, concludersi:
1) perché vi sia gestione di affari altrui in senso tecnico è necessario che vi sia da parte del gestore l'intenzione di gerire affari altrui, intesa in senso specifico;
2) questa intenzione deve tuttavia limitarsi ai fatti di gestione in se stessi, e non è necessario che si estenda alla volizione delle conseguenze giuridiche alle quali i fatti di gestione danno luogo per sola ed esclusiva volontà della legge.

Chi, pertanto, davanti ad una casa che minaccia rovina, compie, nell'assenza del proprietario e senza esservi obbligato, atti di restauro, deve conoscere l'alienità dell'affare e volere, con i suoi atti, gerire l'affare che sa di altri. Non è però necessario che egli sappia, ad esempio, che l'atto iniziale della gestione lo pone nell'obbligo di continuarla, giusta quanto prescrive l'art. 2028; ed egli non potrebbe, pertanto, eccependo di non aver voluto le conseguenze giuridiche previste dalla gestione, sostenere non esservi ge­stione nella fattispecie.

È invece da escludersi la gestione nel caso in cui, per continuare nel precedente esempio, chi compie il restauro agisce in esecuzione di un mandato che crede per errore di aver ricevuto o comunque in esecuzione di una prece­dente obbligazione che crede per errore di aver assunto. Questa erronea credenza esclude, infatti, l'esistenza dell'animus negotia aliena gerendi.


La contemplatio domini

Dall’ esistenza di un animus negotia alieno gerendi discende il problema che i romani chiamavano della contemplatio domini. La considera­zione del dominas va intesa, a nostro avviso, nel senso che non solo essa esiste anche se il gestore ha sbagliato nella individuazione del dominus, ma anche se egli, lungi dall'avere un'idea precisa — più o meno esatta — sulla iden­tità del dominas negotii, ha una coscienza affatto generica della alienità del­l'affare che gerisce; se sa, in altri termini, che esso non gli appartiene e che egli lo gerisce pertanto per conto di un altro.

Né vale osservare, contro questa conclusione, che il fatto che la legge prescrive che il gestore è tenuto a considerare la gestione e a condurla a ter­mine finché l'interessato, o, in caso di sua morte, gli eredi di lui, non siano in grado di provvedervi direttamente, può far pensare che essa presupponga nel gestore la conoscenza del dominus, unico vero interessato. Come è stato correttamente osservato, la conclusione alla quale abbiamo acceduto è corro­borata dal fatto che, anche quando il gestore versa in tale errore, sussiste in lui lo spirito di altruismo, che ha mosso i legislatori ad accogliere l'istituto, ed è suffragata dalla costante tradizione, riallacciantesi ai passi famosi della compilazione giustinianea.


L'alienità del negozio gerito

L'art. 2028, caratterizzando la gestione come l'assunzione. di un affare altrui, pone anche il problema della alienità del negozio gerito.

Un negozio può dirsi in linea generale alieno quando non appartiene a chi lo ha compiuto: alieno, “id est non eius qui gessit”.

Il concetto di alienità implica, però, oltre al dato negativo di non appartenenza del negozio a chi lo gerisce, un dato positivo, e cioè la sua pertinenza a una persona diversa da quella che lo gerisce. Non è quindi concepibile in alcun modo la gestione di un negozio nullius, perché non può sussistere un rapporto quando manchi un termine di esso.

In definitiva si verifica nella gestione di negozio lo stesso fenomeno che caratterizza tutti i casi di esercizio di diritti altrui in forza di una pretese di appartenenza: il soggetto dell'azione è persona distinta dal destinatario agli effetti dell'appartenenza stessa.

Questo vincolo positivo di appartenenza del negozio a persona diversa dal gestore ha, tuttavia, bisogno di essere chiarito. Non sempre il dominus negotii si identifica col dominus proprietatis, cioè col proprietario della cosa, cui la gestione si riferisce. Non è sufficiente, dunque, l'obiettiva appartenenza della cosa a determinare la persona del dominus negotii, ma è necessario invece determinare chi è colui per conto del quale il gestore ha gerito. É, infatti, quest'ultimo elemento, non l'appartenenza oggettiva della cosa, quello che determina il dominas negotii, che può essere il titolare della proprietà, ma può essere anche' persona diversa. Nulla infatti vieta che la gestione sorga per conto di un mandatario, di un depositario, di un creditore pi­gnoratizio, e persone di un altro gestore, i quali saranno pertanto domini negotii anche se la cosa sulla quale la gestione si è esplicata apparteneva obiettivamente ad altri.

Così, le fonti romane fanno l’ ipotesi che un gestore, nel gerire i negozi di Sempronio, abbia gerito involontariamente anche un negozio di Tizio. Papiniano, autore del frammento, decide che, anche per questo affare, il gestore è tenuto verso Sempronio, e ciò ovviamente, perché per il gestore solo Sempronio è il dominus negotii.

L'esempio esaminato in questo frammento ci trae ad un'altra interes­sante considerazione, e cioè che talvolta è addirittura la direzione della vo­lontà del gestore che determina la persona del dominus negotii. Così nella ipotesi di cosa appartenente ad una persona giuridica o ad un incapace, se il gestore avrà voluto gerire per conto della persona giuridica e dell'incapace questi saranno da considerarsi i domini negotii; se invece il gestore avrà voluta gerire per conto di chi aveva la rappresentanza sarà il rappresentante ad essere il dominus negotii.


La pretesa funzione suppletiva della gestione

Le cose sopradette ci permettono di prendere posizione relati­vamente ad una controversia che ha agitato la dottrina; circa la delimita­zione dei confini entro i quali si muove l'istituto di cui ci occupiamo.

Secondo alcuni, il nostro istituto comprenderebbe tutti indistintamente i casi di gestione di affari altrui non specificatamente regolati dal lesiva. Il legislatore, di modo che l'istituto avrebbe una funzione di natura suppletiva. Secondo altri, esso comprenderebbe, invece, solo alcuni casi di gestione, sa­rebbe, in altri termini, un istituto di carattere speciale. Pertanto, i primi, l'istituto meno sarebbe caratterizzato da particolari requisiti, che secondo gli altri sarebbero invece indispensabili.

La disputa, nata sotto l'impero del codice abrogato, fu ín special modo provocata, oltre che dalla veramente non molto felice formulazione dell'art. 1141 c.c. ' 65, dalla diversa costruzione data dagli autori alla categoria dei quasi-contratti, dei quali il nostro istituto era un esempio.

Coloro infatti che costruivano quasi contratto a analogia del con­tratto, e lo basavano sul presunto concorso della volontà delle parti, richie­devano tanto che il gestore avesse l'intenzione di gerire per conto dell'inte­ressato, quanto che la utilità di intraprendere la gestione fosse valutata se­condo la volontà reale dell'interessato.

Al contrario, coloro che non vedevano nel quasi-contratto questa ana­logia col contratto, prescindevano cosa dalla volontà specifica del gestore come da quella del dominus.

L'abolizione della categoria dei quasi-contratti e la decisa precisazione dell'art. 204 e della Relazione riguardo all'animus negotia aliena gerendi, eliminano, a nostro avviso, ogni possibilità di disputa su questo punto. Richiedendo nel gestore perché vi sia gestione di affari altrui, un elemento soggettivo specificamente determinato, l'animus negotia aliena gerendi, oltre due requisiti obiettivi della mancanza di una obbligazione fra gestore e interessato relativa agli affari geriti e l'obiettiva alienità del negozio, il Cod. civ. vigente ha risolutamente fatto della gestione di affari altrui un istituto di carattere speciale, e con funzione propria, che è, per volontà della legge, fonte di obbligazione, indipendentemente da ogni pretesa analogia col con­tratto.

Naturalmente a questa delimitazione dell'istituto della gestione d'affari, che poteva lasciare abbandonate delle zone senza preciso regime giuridico, ha provveduto il nuovo codice con l'introduzione di una azione generale di arricchimento, nella quale trovano congrua regolamentazione quei casi che sfuggono all'istituto della gestione.


L’obbligo di continuare la gestione

Ma l’art. 2028 riguarda anche, ed anzi in modo specifico e diretto, l'obbligo del gestore di continuare la gestione.

La legge consente l'eccezione al principio generale della inviolabilità della sfera giuridica altrui, ponendo come contropartita un obbligo che tende trarre da questa intromissione ogni migliore utilità.

La ratio della disposizione è chiara.

In verità, perché possano sorgere i rapporti obbligatori tra dominus e gestore occorre che la fattispecie determinativa di tali rapporti sia perfetta; e tale non sarebbe una gestione appena iniziata e poi lasciata incompleta. D'altra parte ciò costituisce una remora per impedire leggere e inconsiderate intromissioni nell'altrui sfera giuridica, poiché il soggetto che intende gerire l'affare è posto in questa alternativa: o si astiene dallo ingerirsi negli affari altrui; o, se lo fa, deve comportarsi con la dovuta diligenza conducendo a termine l'affare. La sanzione a quest'ultimo dovere consiste:
a) nella mancata costituzione di un rapporto obbligatorio qualsiasi fra il dominus e il gestore. Pertanto, quest'ultimo non potrebbe pretendere dal primo il rimborso di spese eventualmente sostenute, nè in base ad una presunta gestione (essendo questa inesistente per incompletezza della fattispecie che. di tale rapporto costituisce fondamento), nè in base all'azione di .arricchimento (perché il patrimonio del dominus non ha avuto alcun arricchimento);
b) nella responsabilità per danni, nell'ipotesi che la gestione inter­rotta abbia apportato dei danni al patrimonio del dominus.

L’obbligo del gestore di continuare la gestione è fondato, giusto il diritto positivo, sul detto gestorio, non sulle intenzioni del gestore.

Né bisogna confondere e parificare l'obbligo che di gerire ha il mandatario in seguito al mandato, con l’obbligo che ha il gestore in seguito alla gestione assunta, perché mentre quello è fondato sulla medesima del mandatario, da lui espressa nel contratto di mandato, questo è fondato sulla volontà della legge.

L'obbligo dì continuare la gestione si trovava già sancito nell'art. 1141 del Cod. civ., del '65, il quale per questa parte ha subito solo insignificanti mutamenti formali. L'art. 1141 aveva a sua volta tratto quest'obbligo dall’art. 1372 del Cod. civ. francese, che aveva provocato vive discussioni tendenti a determinare la vera portata dell'obbligo stesso.

Questo obbligo venne, pertanto, concepito non in senso rigoroso, ma limitatamente alla ipotesi di intempestivo abbandono, per cui si è ritenuto che il legislatore italiano, riproducendo l'art. 1372, non poteva volere ad esso attribuire altro significato che quello già sancito dalla interpretazione francese.

La stessa conclusione, deve, a nostro avviso, avanzarsi per quanto ri­guarda l'art. 2028, che storicamente discende, per il tramite dell'art. 1141, dall'art. 1372 del Cod. francese.

Potremo, pertanto, concludere osservando che i tre requisiti che ab­biamo sopra fissato come caratteristici della gestione d' affari non sono di per sè sufficienti, secondo il nostro diritto positivo, a far nascere l'obbligo che la legge contempla nell'art. 2028. Ad esso deve aggiungersi la condizione che l'interessato non sia in grado di provvedere all'affare.

Il rilievo è importantissimo perché serve a caratterizzare la ragione che giustifica l'istituto. La legge vuole evitata ogni illegittima intromissione nella sfera giuridica altrui, ma quando la forzata inattività del dominus negotii può arrecare danno alla sua sfera economica (e conseguentemente ed inscindibilmente anche a quella dello Stato), l'ordinamento giuridico per­, mette che abbia inizio l'attività di un estraneo.

Presupposto della volontà della gestione di affari altrui è l'impossibilità del dominus di provvedere da sé all'affare; e, fondamento, l'utilità e la cura di interessi, che altrimenti resterebbero abbandonati: onde, chi si prende cura di questi interessi, viene legato dall'obbligo di continuare la gestione, ma al contempo non viene poi lasciato alla mercé del dominus che, anche per mero capriccio, volesse disconoscerne gli effetti.


L’absentia domini

Interessante è a questo punto l' indagine sul come deve essere concepita la impossibilità da parte del dominus negotii di provvedere all'affare, oggetto della questione.

Il problema verte soprattutto sulla necessità o meno della absentia domini.

Che l'assenza del dominus, anche se si verifica nel maggior numero dei casi, non sia, per il nostro diritto positivo, presupposto essenziale della ge­stione, è cosa della quale non sembra possa seriamente dubitarsi, né mi pare esatta l'osservazione, fatta da qualche studioso, che l'art. 1141 Cod. civ. abrogato, stabilendo l'obbligo del gestore di continuare la gestione e di condurla a termine « sino a che l'interessato non sia in grado di provvedervi da se stesso » abbia avuto riguardo all'assenza, tenendo conto di essa non come requisito essenziale, ma come “id quod plerumque accidit”.

Ché se poi intendiamo l'assenza come un requisito specifico di man­canza dal luogo dove si svolge e non, come qualche studioso ha voluto, in senso lato tale da ricomprendervi qualsiasi impedimento, non pare possa affermarsi che l'art. 1141 del Cod. civ. abrogato, come l'art. 2028 del Cod. civ. vigente, abbiano voluto riferirsi comunque all'assenza del dominus.

La frase denota, invece, a nostro avviso, che la legge ha richiesto e richiede, per il sorgere ed il continuare della gestione, una impossibilità obiettiva del do­minus negotii di provvedere all'affare. Bene quindi ha deciso — a nostro avviso — Ia Suprema Corte di Cassazione, stabilendo: « onde possa nascere il rapporto di utile gestione occorre che l'interessato si trovi nella impossibilità, almeno temporanea, di occuparsi del proprio affare ».

Pertanto è da ritenersi che la gestione non sorga quando l'interessato non sia impedito a gerire i suoi affari, anche se tale mancanza di impedimento, sconosciuta al gestore, non abbia fatto cessare in lui la volontà di gerire l’affare.


Gli obblighi del gestore in caso di morte dell’interessato

L'obbligo di continuare la gestione sussisté, come afferma espressamente l'articolo, anche se l'interessato muore prima che l'affare sia terminato, finché l'erede possa provvedere direttamente.

Poiché un erede sempre vi deve essere, intervenendo, in ogni caso come ultimo erede lo Stato, la interpretazione di questo capoverso non presenta la possibilità di quesiti particolari. È opportuno comunque osservare che, fino a che l'erede non abbia accettato l'eredita o non sia stato nominato un cu­ratore nei casi previsti (art. 526, 641 Cod. civ.), il gestore è tenuto a conti­nuare la sua gestione.


La morte del gestore e l’obbligo di continuare la gestione

L'articolo non contempla il caso della morte del gestore seb­bene non sia mancata qualche segnalazione circa l'opportunità che venisse esaminata anche questa ipotesi. La norma sarebbe stata comunque, a no­stro avviso, superflua, data la disposizione dell'art. 2030 che prescrive essere il gestore soggetto alle stesse obbligazioni che deriverebbero da mandato. Poiché le obbligazioni derivanti dal mandato cessano per la morte del man­datario, è da ritenersi che una analoga norma debba, in caso di morte del gestore, applicarsi alla gestione.


I limiti della gestione

Un problema che è stato fortemente agitato in seno alle Com­missioni legislative, e del quale è qui necessario fare discorso allo scopo di meglio caratterizzare l'istituto della gestione, riguarda i limiti entro i quali è consentita, secondo il nostro diritto positivo, l'attività del gestore.

Il progetto ministeriale limitava (art. 752) la gestione agli affari di ordinaria amministrazione, e disponeva che gli atti che eccedessero questo, limite potevano compiersi solo quando vi fosse stata la urgenza di evitare gravi perdite all'interessato.

A sostegno di questa limitazione il relatore Biagi osservava che il con­cetto di affare deve essere quello del buon padre di famiglia che compie un fatto non eccezionale, ma ordinario. Il Presidente della Commissione os­servava per contro che se il gerito trae vantaggio anche dalla gestione straordi­naria, non vi è ragione perché si debba rifiutare tale assistenza e non rico­noscere certi impegni. « buon padre di famiglia non è soltanto quello che compera il grano per la semina — osservava testualmente — ma anche colui che provvede per un avvenire più lontano, anche colui che sta attento ed intuisce e previene determinati fenomeni economici ».

La maggioranza della Commissione era tuttavia favorevole al manteni­mento della limitazione alla gestione ordinaria. Ma nella redazione definitiva dell’articolo la menzione della limitazione alla gestione ordinaria è scomparsa.

Pertanto nel silenzio della legge deve concludersi che il gestore, di affari altrui può compiere qualsiasi atto ordinario e straordinario relativo alla gestione. I limiti di questa attività apparentemente illimitata sorgono dall'obbligo che egli ha di gerire l'affare con la diligenza del buon padre di famiglia e dalla responsabilità che gli viene attribuita per i danni prodotti ove non adibisca tale diligenza. Che la diligenza del buon padre di famiglia debba soprattutto esplicarsi negli atti di ordinaria amministrazione ed in quelli che tendono alla conservazione del patrimonio è cosa naturale. Che il buon padre di famiglia non sia tenuto ad intuire e a prevenire deter­minati fenomeni economici è anche possibile. Ma che la sua attività possa considerarsi eccedente i limiti della gestione se egli intuisce e previene questi fenomeni, è cosa assolutamente contraria alla natura e all'essenza dell'istituto, che la legge vuole soprattutto per la migliore conservazione dei patrimoni abbandonati, i quali, per la loro conservazione, possono anche necessitare di atti che eccedono l'ordinaria amministrazione.

Sono atti di gestione non solo i negozi giuridici, ma altresì gli atti ma­teriali, che giovino comunque al dominus, come ad esempio la riparazione di un edificio che minacciava rovina, la rimozione di un deposito di materiali nocivi dal muro comune per tutelare gli interessi del vicino, ecc. Questa concezione vasta e comprensiva degli atti di gestione ci viene dalla tradizione romana, che ammetteva la gestione per gli atti di qualsiasi natura, sia che si trattasse di affari singoli, sia della amministrazione di un patrimonio, sia anche di atti che rappresentavano solo un vantaggio morale e non va­lutabile in denaro, quale ad esempio la cura di un infermo.

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

644 Il progetto del 1936 era stato criticato perché si era osservato che dalla formulazione dell'art. 61 non risultava abbastanza chiaro l'animus aliena negotia gerendi come presupposto della gestione. La critica non coglieva nel segno perché, se taluno spontaneamente assume l'affare sapendo che non è proprio, ciò significa logicamente che intende gestire un affare di altri.
Piuttosto, era inesatto parificare gli effetti della gestione a quelli del mandato espresso, come nella formula adottata dalla Commissione reale: avrebbe potuto determinarsi l'idea di una diversità di conseguenze, a seconda che il mandato fosse espresso o tacito, il che non è ammissibile. Ho creduto perciò di sopprimere la parola "espresso".

Massime relative all'art. 2028 Codice Civile

Cass. civ. n. 2944/2017

In materia di gestione di affari, il requisito della "absentia domini" non può configurarsi, riguardo alla Pubblica Amministrazione, nei termini di una semplice carenza di "prohibitio", ostandovi la posizione costituzionale della P.A., la cui organizzazione è coperta da riserva di legge ed il cui operato è soggetto al principio dell'evidenza pubblica, ciò che implica che le funzioni pubbliche attribuite "ex lege" a ciascun dicastero, in cui essa si articola, vengano espletate per il raggiungimento di scopi indicati nell'indirizzo politico governativo e nell'esercizio di una piena discrezionalità, nella scelta dei mezzi e degli impieghi finanziari ritenuti più opportuni per la realizzazione dei diversi interessi affidati alla sua cura. (

Cass. civ. n. 22302/2016

Il compimento di un'attività negoziale in favore di un soggetto che versi in situazione (ancorché transitoria) di incapacità naturale, va qualificato, ove ricorra l'ulteriore requisito dell'"utiliter coeptum", come gestione di affari altrui, la quale, a sua volta, può essere rappresentativa o non rappresentativa. Nell'ipotesi in cui il gestore agisca in nome proprio, atteso che la gestione d'affari costituisce un'ipotesi particolare di mandato, legittimato attivamente a ripetere, nei confronti dell'"accipiens", il pagamento indebito eseguito dal gestore è anche il soggetto gerito, in base all'art. 1705 c.c., che consente al mandante, sostituendosi al mandatario, di esercitare i diritti di credito derivanti dall'esecuzione del mandato.

Cass. civ. n. 13203/2015

In tema di gestione d'affari la presenza del "dominus" e la sua "scientia" non escludono automaticamente il presupposto di fatto della gestione, in quanto la concreta impossibilità del "dominus" di provvedere rende pienamente ammissibile l'intervento del gestore, sempre che l'inerzia dell'interessato non abbia il senso della "prohibitio", atteso che l'esistenza di una opposizione dell'interessato, anche implicita o tacita, alla gestione altrui è fattore da solo sufficiente ad escludere la fattispecie di cui all'art. 2028 cod. civ. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto sussistente non il difetto del requisito della "absentia domini", bensì la presenza di una vera e propria "prohibitio", nella «rumorosa opposizione» - giacché manifestata in sede societaria, nonché facendo precedere l'assunzione di iniziative giudiziarie dalla comunicazione delle stesse ad organi di informazione - esercitata dalla coerede di uno dei maggiori imprenditori nazionali, in relazione alla gestione che del patrimonio del "de cuius" avrebbero fatto i pretesi gestori).

Cass. civ. n. 12304/2011

Nella gestione utile di affare altrui, prevista nell'art. 2028 c.c., la "absentia domini" deve intendersi non come impossibilità oggettiva e soggettiva di curare i propri interessi, ma come semplice mancanza di un rapporto giuridico in forza del quale il gestore sia tenuto ad intervenire nella sfera giuridica altrui, ovvero quale forma di spontaneo intervento senza opposizione o divieto del "dominus".

Cass. civ. n. 9269/2008

L'elemento caratterizzante della gestione d'affari consiste nella spontaneità dell'intervento del gestore nella sfera giuridica altrui, in assenza di qualsiasi vincolo negoziale o legale. Tale requisito si rinviene non solo quando l'interessato sia nella materiale impossibilità di provvedere alla cura dei propri affari ma anche quando lo stesso non rifiuti, espressamente o tacitamente, tale ingerenza da parte del negotiorum gestor . (Nella fattispecie, La Corte ha ritenuto esistente la gestione d'affari, nell'amministrazione di un asse ereditario, da parte di un terzo, con l'assenso tacito degli eredi).

Cass. civ. n. 12280/2007

Elemento caratterizzante la gestione di affari è il compimento di atti giuridici spontaneamente ed utilmente nell'interesse altrui, in assenza di un obbligo legale o convenzionale di cooperazione; a tal fine, si richiede innanzitutto l' absentia domini da intendersi non già come impossibilità oggettiva e soggettiva di curare i propri interessi, bensì come semplice mancanza di un rapporto giuridico in forza del quale il gestore sia tenuto ad intervenire nella sfera giuridica altrui, ovvero quale forma di spontaneo intervento senza opposizione e/o divieto del dominus tale requisito non è peraltro sufficiente ai fini della configurabilità della gestione di affari, occorrendo altresì l'utilità della gestione (cosiddetta utiliter coeptum), la quale sussiste quando sia stata esplicata un'attività che, producendo un incremento patrimoniale o risolvendosi in un'evitata diminuzione patrimoniale, sarebbe stata esercitata dallo stesso interessato quale buon padre di famiglia, se avesse dovuto provvedere efficacemente da sé alla gestione dell'affare. (In applicazione di tali principi, la S.C. ha cassato per vizio di motivazione la sentenza impugnata, la quale, in materia di IRPEF, aveva escluso l'assoggettabilità ad imposizione del sovrapprezzo riscosso dal contribuente per la vendita di azioni di proprietà della moglie, ritenendo che l'attività da lui svolta ai fini della vendita fosse configurabile non già come intermediazione ma come gestione di affari, senza però indicare gli elementi comprovanti l'avvenuto trasferimento alla moglie del controvalore dei titoli).

Cass. civ. n. 18626/2003

L'elemento caratterizzante la gestione d'affari (art. 2028, c.c.) è costituito dal compimento di atti giuridici, spontaneamente ed utilmente compiuti dal gestore nell'altrui interesse in assenza di ogni rapporto contrattuale con l'interessato; pertanto la negotiorium gestio non è configurabile, qualora l'asserito gestore abbia adempiuto la prestazione in esecuzione di un contratto e sia decaduto dall'azione contrattuale proponibile per ottenere il rimborso delle somme pagate. (Nella specie, una banca aveva agito per ottenere il rimborso del debito pagato su delegazione di un suo correntista, benché l'operazione non risultasse annotata nell'estratto conto finale, non impugnato e non contestato nel termine di decadenza di sei mesi e, a fronte dell'eccezione di decadenza dall'azione di impugnazione dell'estratto conto — art. 1832, secondo comma, c.c. — aveva agito ex art. 2028, c.c.; la S.C., in applicazione del succitato principio di diritto, ha ritenuto insussistenti i presupposti della negotiorium gestio)

Cass. civ. n. 12102/2003

La gestione degli affari che non abbia comportato la spendita del nome del dominus, può produrre effetti fra il dominus e il gestore, ma non può in alcun caso valere a far subentrare il dominus nel rapporto negoziale che il gestore abbia instaurato in nome proprio con il terzo.

Cass. civ. n. 4623/2001

L'elemento peculiare che diversifica la gestione di affari altrui da tutte le altre ipotesi, in cui l'attività svolta per conto terzi costituisce l'adempimento di un obbligo legale o convenzionale del cooperatore, è dato dalla spontaneità dell'intervento del gestore, ossia dalla mancanza di un qualsivoglia rapporto giuridico in forza del quale il gestore sia tenuto ad intervenire nella sfera giuridica altrui, sicché la negotiorum gestio non è configurabile allorché ricorra una contrapposizione dei rispettivi interessi di cui risultino portatori il gestore ed il dominus.

Cass. civ. n. 3225/1995

È ammissibile la negotiorum gestio anche nell'ambito degli atti in cui la forma solenne costituisca elemento concorrente della formazione della fattispecie negoziale, posto che l'immediata imputazione degli effetti dell'attività gestoria nella sfera del dominus trova il suo fondamento nella legge e non in un atto negoziale, solo rispetto al quale può trovare applicazione la norma di cui all'art. 1392 c.c.; peraltro quando manchi taluno dei requisiti della gestione d'affari, gli effetti di questa sono subordinati alla ratifica dell'interessato, che deve rivestire, a pena di nullità, la forma scritta, ai sensi dell'art. 1350 c.c., se concorre a determinare trasferimenti, costituzioni o modificazioni di diritti reali immobiliari; in tal caso, non avendo la gestione carattere rappresentativo, essa esaurisce i suoi effetti tra gestore e dominus, onde il terzo che faccia valere diritti nascenti dall'attività del gestore non può rivolgersi al dominus.

Tesi di laurea correlate all'articolo

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!

Consulenze legali
relative all'articolo 2028 Codice Civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

R. G. chiede
lunedì 11/03/2024
“Buongiorno,
mi occorre un parere legale in merito alla possibilità di ottenere un risarcimento danni per quanto di seguito esposto:
- mia moglie è cointestataria con fratello e sorella di un appartamento in successione ereditaria, per la quale è ancora in corso un procedimento di mediazione;
- lo scorso anno la sorella le preannuncia di voler locare il bene a terzi "a vantaggio di tutti e tre i comproprietari", salvo poi stipulare il contratto con un'agenzia di vacanze a suo nome dichiarando di avere titolo a disporne e trattenendo quanto incamerato;
- riserva per utilizzo proprio un periodo durante la locazione senza altre indicazioni e, di conseguenza, mia moglie non può beneficiarne durante il periodo di ferie in quanto concesso a terzi;
- una parte dei consumi delle utenze, tuttavia, verrà pagata con fondi comuni proveniente dalla locazione di altro bene cointestato;
- la richiesta di rendiconto non ha avuto esito. L'unica indicazione per vie brevi è stata che i fondi erano stati impiegati per le utenze e altre spese non meglio indicate;
- non è noto se è stato esercitato il diritto di disdetta.
Allego copia del contratto e resto a disposizione per quanto necessario”
Consulenza legale i 16/03/2024
La giurisprudenza ha chiarito ormai da tempo come la locazione di un bene comune da parte di un solo comunista all’ insaputa degli altri sia perfettamente valido e rientri nel perimetro applicativo della gestione di affari altrui, istituto previsto dagli artt. 2028 e ss. del c.c. (Cass.Civ., SSUU, n.11135 del 04.07.2012). Nel caso specifico, tra l’altro, pare che gli altri comproprietari abbiano di fatto preso atto e ratificato ex post l’attività compiuta dalla sorella, poiché hanno preteso da quest’ultima, del tutto giustamente, la rendicontazione dei canoni incassati.
Ovviamente se il contratto è valido e vincolante per tutti i comproprietari è altrettanto vero che essi sono parimenti legittimati ad esercitare le facoltà e i diritti che da tale contratto derivano. In particolare, ciascuno dei partecipanti singolarmente o assieme agli altri comproprietari, è pienamente legittimato ad esercitare il diritto di disdetta, dimostrando di avere titolo per poterlo fare e quindi dimostrando di essere comproprietario del bene, e ovviamente rispettando le condizioni previste nel contratto di locazione e nella normativa che lo regolamenta. Allo stesso tempo, disdettando il contratto si dovrà anche diffidare la agenzia di vacanze nel procedere alla stipula di un nuovo contratto senza il consenso di tutti gli altri comproprietari della seconda casa. Questo di fatto paralizzerà ogni ulteriore iniziativa solitaria dell’altra sorella.

Quest’ultima ha inoltre l’obbligo, ai sensi dell’ art. 1713 del c.c., di rendere conto puntualmente della sua gestione indicando il ricavato portato dalla locazione e le spese sostenute, corrispondendo agli altri comproprietari le somme incassate in loro nome e per conto, oltre agli interessi da computarsi a partire dal giorno della ricezione delle somme ai sensi dell successivo art. 1714 del c.c.. Nello specifico, colui che ha sottoscritto la locazione dovrà corrispondere agli altri partecipanti alla comunione la quota parte dei canoni di locazione incassati, da calcolarsi in base alla quota di comproprietà vantata sul bene comune da ognuno dei comunisti.
Gli obblighi che il contraente della locazione ha nei confronti degli altri partecipanti alla comunione trovano la loro giustificazione non solo con riferimento alle norme sul mandato a cui si è fatto appena riferimento, ma anche ricorrendo alla disciplina della comunione. Dall’esame del quesito emerge molto chiaramente come attraverso il contratto di locazione la sorella abbia goduto in maniera esclusiva del bene, incamerandosi i fitti ed escludendo gli altri comproprietari dal fare altrettanto.
Sotto questo aspetto, la regola generale è quella dettata dall’art. 1102 c.c., secondo cui: “ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto…
Nel caso in cui oggetto della comunione sia un cespite immobiliare, come appunto una casa vacanze, non sempre è possibile ipotizzare un suo uso simultaneo da parte di tutti i partecipanti. Se ciò non è possibile, la Cassazione ha specificato che l’uso comune può realizzarsi o in maniera indiretta oppure, appunto, mediante avvicendamento con un uso turnario da parte dei comproprietari. In altre parole, nel caso prospettato le alternative per fare in modo che tutti i comproprietari godano dell’utilità del loro bene sono sostanzialmente due:
  • darlo in locazione e suddividere gli incassi
  • oppure concordare un utilizzo a turni.
A fronte del fatto che uno dei comproprietari ha fatto espressa richiesta agli altri di voler godere del bene durante le vacanze estive, ma tale possibilità gli è stata di fatto negata in quanto l’immobile è stato sempre occupato da un conduttore, è possibile per costui pretendere una indennità da occupazione dal comproprietario che ha concluso la locazione: tale indennità dovrà essere pari proprio al valore locatizio del cespite comune (Cass.Civ. Ord. n.10264/23).
Concludendo, nel caso prospettato vi sono tutte le possibilità per procedere a disdettare il contratto concluso con l’agenzia vacanze e successivamente per convenire in giudizio la sorella e pretendere la parziale restituzione di quanto da lei incassato.

M. V. chiede
domenica 24/07/2022 - Lombardia
“Per una tesi di laurea, vorrei dettagli e soprattutto sentenze sull'attività di polizia stradale (rimozione veicoli incidentati, ecc.) e giudiziaria (rimozione veicoli furtivi senza sequestro) con applicazione dell'art. 2028 cc.”
Consulenza legale i 03/08/2022
Va subito anticipato che, trattandosi di un argomento abbastanza particolare, non pare aver dato origine a particolari contenziosi.
Di conseguenza, pur avendo esaminato varie banche dati a disposizione dello scrivente, non è stato possibile reperire alcuna sentenza specifica sul tema.
Si precisa, per completezza, che la ricerca è stata estesa anche alla banca dati telematica della Corte dei conti e alle sentenze di merito, senza limitarsi alle massime giurisprudenziali relative alle decisioni della Suprema Corte.

In ogni caso, va rilevato che il testo di riferimento, oltre naturalmente all’art. 2028 c.c. e all’art. 159 del Codice della strada, pare essere proprio la Circolare Min. Interno n. 300/A/2/52841/101/20/2/4 del 13/5/2002 Rimozione di veicoli coinvolti in sinistri stradali in assenza di sanzioni amministrative accessoria quali "sequestro" o "fermo amministrativo", che si trascrive integralmente di seguito per comodità:
Sono pervenuti diversi quesiti in ordine alle problematiche connesse al recupero dei veicoli coinvolti in incidenti stradali con affidamento in custodia a ditte private, ed in particolare riguardo l'individuazione del soggetto giuridico sul quale ricada l'obbligo di pagamento delle spese di custodia nei citati casi, quando il veicolo recuperato non può o non viene ritirato dal proprietario o dal conducente.
In proposito si annota preliminarmente che gli organi di polizia stradale hanno l'obbligo specifico, ai sensi dell'articolo 11 del c.d.s., di partecipare alle operazioni di soccorso nei casi di incidenti stradali, predisponendo l'arrivo di mezzi e personale specializzato: tra tali attività, rientrano certamente il soccorso stradale e la rimozione dei veicoli che, a seguito di un sinistro, ingombrano la carreggiata.
In tale circostanza, se il proprietario o il conducente non è presente sul luogo del sinistro (ad esempio, perché trasportato in ospedale), ovvero non è capace di intendere e di volere (ad esempio, perché in accertato stato di ebbrezza alcolica), se il veicolo non è oggetto di sequestro ovvero di fermo amministrativo, l'operatore di polizia deve assumersi l'onere di provvedere per la custodia del veicolo e per il suo recupero in nome e per conto del conducente impossibilitato.
Tale intervento rientra nell'ambito dell'attività disciplinata dall'articolo 2028 del codice civile - gestione di affari altrui - con la conseguenza che l'operatore di polizia è tenuto a condurla a termine con la massima diligenza.
Peraltro, il compimento di tale attività, se realizzato in nome e per conto del conducente impossibilitato, esonera da qualsiasi obbligo di carattere economico gli operatori di polizia e l'Amministrazione dalla quale essi dipendono.
Premesso quanto sopra, allo scopo di evitare che l'Amministrazione assuma oneri di gestione che sono incompatibili con le norme sulla contabilità generale dello Stato, gli operatori di polizia, nell'attività di soccorso stradale e di rimozione dei veicoli in seguito ad incidente stradale, dovranno:
a) precisare all'operatore del soccorso stradale fatto intervenire per recuperare e custodire il veicolo che si sta agendo in nome e per conto dell'interessato momentaneamente impossibilitato (All. I);
b) notificare, appena possibile, al conducente, ovvero, se è rintracciabile, al proprietario, l'operazione citata, facendo sottoscrivere apposito verbale, che costituisce ratifica della gestione svolta (All. II)”.
Peraltro, si nota che tale inquadramento all’interno dell’art. 2028 c.c. viene generalmente riconosciuto anche dai Comuni nei bandi di affidamento del servizio di rimozione dei veicoli in assenza del conducente.

Per quanto riguarda la giurisprudenza, è stato comunque possibile trovare un precedente (Cassazione civile sez. VI, 03 febbraio 2017, n. 2944) che potrebbe essere utile, in quanto identifica le condizioni dell’applicazione dell’istituto alla Pubblica Amministrazione, che non può utilizzare tout court gli schemi civilistici, in quanto deve fare i conti con il principio costituzionale del buon andamento.
Le massime tratte da tale decisione sono le seguenti (è possibile, se necessario trasmettere anche il testo completo):
1) “Non è ammissibile un'applicazione indiscriminata dell'istituto giuridico della negotiorum gestio (artt. 2028 2032 c.c.) nella attività amministrativa, in quanto ciò si tradurrebbe nell'affidamento, alla libera iniziativa del privato (dell'an, del quando e del quomodo), dell'esercizio di qualsivoglia attività della Pubblica Amministrazione, in palese contrasto con gli artt. 95 e 97 Cost.. L'istituto della gestione degli affari altrui trova spazio nel diritto pubblico solo ove sussista un incontrovertibile impedimento all'esercizio delle competenze assegnate agli uffici pubblici e vi sia un esplicito riconoscimento dell'effettivo vantaggio conseguito”;
2) “In materia di gestione di affari, il requisito della "absentia domini" non può configurarsi, riguardo alla Pubblica Amministrazione, nei termini di una semplice carenza di "prohibitio", ostandovi la posizione costituzionale della P.A., la cui organizzazione è coperta da riserva di legge ed il cui operato è soggetto al principio dell'evidenza pubblica, ciò che implica che le funzioni pubbliche attribuite "ex lege" a ciascun dicastero, in cui essa si articola, vengano espletate per il raggiungimento di scopi indicati nell'indirizzo politico governativo e nell'esercizio di una piena discrezionalità, nella scelta dei mezzi e degli impieghi finanziari ritenuti più opportuni per la realizzazione dei diversi interessi affidati alla sua cura”.

Infine, altre indicazioni generali sull’istituto in parola specificamente applicato alla P.A. si possono trovare nell’articolo liberamente consultabile a questo link https://www.ildirittoamministrativo.it/La-negotiorum-gestio-nella-evoluzione-del-diritto-civile-ed-amministrativo-Gianluca-Giorgio/ted836

Anna B. chiede
domenica 06/12/2020 - Lombardia
“Buonasera,
riassumo brevemente i fatti:

- a fine maggio di quest'anno ho acquisito da una società immobiliare (SRL), attraverso un'operazione straordinaria di fusione/scissione, degli immobili (di fatto dalla scissione sono nate nuove società SRL e una di esse ora mi appartiene).
- a fine agosto ho scoperto che sugli immobili scissi, il cui insieme forma un palazzo per intero, vi era in essere un'assicurazione fabbricati stipulata dalla società immobiliare "ante scissione" in data 01-01-2020.
- a settembre ho contattato l'agenzia assicurativa con cui la precedente immobiliare aveva stipulato il contratto per chiedere una richiesta di voltura ed adeguamento dell'offerta (anche perché ora il palazzo non appartiene più ad una singola SRL ma ad una pluralità di SRL che ad agosto ha costituito un condominio) così da poterla portare all'attenzione del condominio per una delibera di approvazione.
- ricevuta l'offerta dall'agenzia assicurativa, non ho ritenuto opportuno procedere e pertanto non ho nemmeno informato il condominio sulla necessità di dover volturare e/o approvare la polizza.- ad inizio novembre, dopo un confronto con le altre proprietà del condominio, per scrupolo ho inviato una raccomandata di disdetta della polizza (dico per scrupolo perché a mio avviso, non avendo ne io ne il condominio sottoscritto alcunché con l'agenzia assicurativa, a mio avviso il condominio non ha assunto alcun impegno nei confronti dell'agenzia assicurativa o della compagnia assicurativa).
- l'agenzia mi ha risposto affermando che essendo io a conoscenza dell'esistenza del contratto (vi evidenzio peraltro che io, e quindi la mia proprietà, rappresento solamente una piccola quota inferiore al 30% dell'intero condominio), anche se non sottoscritto, di fatto ne divenivo il "successore" e siccome la disdetta è stata inviata il giorno 2 novembre, 59 giorni prima della scadenza, di fatto la polizza non può cessare ma viene automaticamente rinnovata perché non rientra nei termini di 60gg minimo previsti dal contratto.
- ho allora scritto alla direzione generale della compagnia assicurativa che ora, mi ha dato risposta dando ragione al proprio agente.

Il quesito è il seguente:
Il contratto assicurativo sottoscritto tra la società immobiliare che deteneva gli immobili e la compagnia assicurativa è stato stipulato prima dell'operazione di scissione (quindi prima che venissero costituite le nuove società SRL ora proprietarie dei diversi immobili che, insieme, costituiscono il nuovo condominio "nato" ad agosto). Il condominio, che non ha mai sottoscritto alcuna accettazione del contratto stipulato tra la precedente proprietà e la compagnia assicurativa è ora tenuta ad adempiere al rinnovo della polizza per un ulteriore anno? il fatto che io, proprietaria di una parte di immobili che rappresentano una minoranza all'interno del condominio, mi sia a settembre "attivata" per correggere lo stato di fatto allora in essere (senza firmare od accettare alcunché), ha in un qualche modo determinato degli obblighi da parte del condominio verso l'agenzia o la compagnia assicurativa?

In allegato, per aiutare a fare maggior chiarezza, verrà inviato:

1. Comunicazioni intercorse con Agenzia assicurativa e allegati intercorsi;
2. Copia raccomandata di disdetta inviata il 2 novembre;3. Copia della PEC ricevuta al mio indirizzo mail personale in data 3 novembre;
4. Comunicazioni intercorse con Compagnia assicurativa e allegati intercorsi.

Grazie e cordiali saluti

Anna Buonfante”
Consulenza legale i 12/12/2020
Da quanto ci è dato capire a seguito della scissione della prima s.r.l., originaria intestataria della polizza fabbricati, è venuto in essere un condominio composto dalle nuove società risultante dalla scissione, ciascuna esclusive proprietarie di un gruppo di unità immobiliari ricomprese nell’edificio. Non ci è dato sapere se il condominio sia composto solo dalle due nuove società oppure anche da altri soggetti fisici o giuridici, ma si è sufficientemente sicuri che il quesito abbia ad oggetto una realtà piccolo condominiale, se non un condominio minimo composto da solo due proprietari.
In ogni caso, trovandoci di fronte ad un condominio composto da meno di otto proprietari non vi è l’obbligo di nominare un amministratore, ma ciò non vuol dire che non si debbano adempiere a tutte le necessità relative alla gestione del palazzo, semplicemente: o i proprietari si dividono tra loro le incombenze, oppure vi sarà il condomino responsabile che con il tacito consenso degli altri partecipanti porterà avanti la gestione.

Nel caso portato alla attenzione della redazione vi è stato un condomino che si è spontaneamente preoccupato di gestire la posizione assicurativa del palazzo, inoltrando all’agente assicurativo una vera e propria richiesta di volturazione rappresentato dallo scambio di mail del 9-10 settembre. Tale attività da parte dell’autore del quesito, apparentemente banale, ha comportato diverse conseguenze giuridiche nei rapporti compagnia assicurativa- rappresentante- condominio rappresentato che si dovranno necessariamente analizzare separatamente.

-Rapporto compagnia assicurativa- rappresentante. La configurazione di una rappresentanza apparente e la tutela del legittimo affidamento ingenerato nell’assicuratore e di conseguenza nella compagnia assicurativa rappresentata.

La richiesta di volturazione con le mail del 9-10 settembre ha avuto il nefasto effetto di ingenerare nell’agente assicurativo il legittimo affidamento che egli si trovasse di fronte ad un valido rappresentante della compagine condominiale, e tale legittimo affidamento trova nell’ordinamento la massima tutela. Infatti nel rapporto intercorso tra l’agente assicurativo e il condomino che in quel momento faceva le veci di amministratore rappresentante del condominio si è verificato un caso di rappresentanza apparente, in cui quest’ultimo agiva agli occhi del primo come se egli avesse legittimi poteri amministrativi e gestori della compagine condominiale.

Cass.Civ.,Sez.III, n.17835 del 24.11.2003 indica in maniera molto chiara le condizioni affinché possa verificarsi una rappresentanza apparente:” Il contratto concluso in nome altrui da un rappresentante senza poteri vincola il falso rappresentato (che non può invocarne l'inefficacia) se ricorrono le seguenti condizioni:
a) un'apparenza di poteri rappresentativi, e cioè la presenza di indici esteriori e obiettivi tali da legittimare l'impressione che i poteri rappresentativi esistessero;
b) imputabilità di tale apparenza al falso rappresentato nel senso che costui abbia colposamente concorso a crearla o a tollerarla;
c) l'affidamento incolpevole, o, in altre parole, l'errore scusabile del terzo contraente, circa l'esistenza dei poteri rappresentativi.”

Con la richiesta di volturazione apparendo validi rappresentanti non si è fatto altro che richiedere che venisse estesa al condominio la polizza precedentemente sottoscritta: facendo leva sul legittimo affidamento così creato, la compagnia assicurativa non solo può pretendere oggi che il condominio proceda al pagamento del premio assicurativo ma anche il rispetto dei termini per inoltrare comunicazione di disdetta del contratto.
A sostegno di ciò l’assicuratore potrà portare non solo il contenuto dello scambio di mail del 9-10 settembre assolutamente inequivocabili, ma anche la raccomandata di disdetta che non fa altro che dimostrare la consapevolezza da parte di chi agiva di aver validamente vincolato la compagine condominiale. Tra l’altro, cosa ancor più grave, tale lettera di disdetta è stata redatta su carta intestata del condominio e sottoscritta direttamente con nome e cognome del rappresentante apparente.

-Il rapporto condomino rappresentante- condominio rappresentato. La gestione di affari altrui.

Posto che la compagnia assicurativa ha tutto il diritto di sostenere la validità della polizza e di pretendere il pagamento del premio, in questo ultimo paragrafo tenteremo di spiegare chi concretamente dovrà far fronte a detto pagamento.
I comportamenti tenuti hanno posto in essere tra condomino rappresentante e condominio rappresentato una gestione di affari altrui ex. artt. 2028 e ss. del c.c. con spendita del nome del soggetto gerito: ciò ha comportato che l’attività compiuta vincolasse direttamente il condominio nei confronti della compagnia assicurativa.

Ai sensi dell’art. 2028 del c.c., la gestione di affari altrui si ha nel momento in cui un soggetto in assenza di uno specifico mandato e senza esservi obbligato assume consapevolmente la gestione di un affare altrui. Nel caso descritto un condomino senza uno specifico mandato assembleare o degli altri proprietari e anzi nella loro tacita tolleranza ha consapevolmente preso contatti con una compagnia assicurativa chiedendo che una determinata polizza fosse volturata nei confronti del condominio neo costituito; in altri termini, il gestore ha sottoscritto in nome e per conto del condominio gerito una polizza assicurativa valevole per il periodo contrattuale residuo e tacitamente rinnovabile in base alle condizioni di polizza.
Il successivo art. 2031 del c.c. ci dice che se la gestione è utilmente iniziata il dominus, ovvero il condominio, deve adempiere al creditore tutte le obbligazioni che il gestore, ovvero il condominio che si è attivato, ha contratto spendendo il suo nome. Per un orientamento giurisprudenziale e dottrinario ormai consolidato la gestione si intende utilmente iniziata quando il gestore ha posto in essere un attività che il dominus avrebbe dovuto compiere usando la normale diligenza del buon padre di famiglia (si veda Cass.Civ.,Sez.II, Ord. n.1365 del 18.03.1989). Sicuramente rientra nel concetto di gestione utilmente iniziata, l’attività del condomino che agisce per sottoscrivere una polizza fabbricati a favore del proprio condominio.

Quindi il condominio nel suo complesso è tenuto a corrispondere alla impresa assicuratrice il premio di polizza. Se si vorrà svincolare dal vincolo contrattuale per l’anno successivo è importante re inoltrare una nuova comunicazione questa volta nei tempi imposti dalle condizioni di polizza.
Si presti però attenzione! Il fatto che la gestione si utilmente iniziata e che il condominio sia obbligato a pagare il premio assicurativo non esonera il soggetto gestore da responsabilità nei confronti del condominio gerito e quindi degli altri condomini. Proprio perché al fine di vincolare il dominus nei confronti del terzo è sufficiente che la gestione sia stata diligentemente iniziata, è necessario che tale diligenza sia mantenuta dal gestore per tutta la durata della sua attività. Se tale diligenza viene meno il gestore può rispondere dei danni causati al dominus.

Ciò, in linea teorica, potrebbe portare gli altri condomini a richiedere al proprietario che si è attivato spontaneamente in loro vece, la differenza tra il premio assicurativo più alto che il condominio è costretto a sopportare per l’attività compiuta e il premio più basso portato dal preventivo più conveniente sottoposto alla attenzione della assemblea di condominio.
Forse tale differenza non è di un ammontare tale da giustificare un contenzioso anche banale, ma ad ogni modo è consigliabile che il condomino che ha compiuto la gestione si attivi per ottenere la ratifica del suo operato da parte degli altri condomini ai sensi dell’art.2032 del c.c. Con tale ratifica si otterrebbe nei fatti un mandato successivo al compimento dell’affare che metterebbe al riparo il gestore da qualsiasi contestazione.







CARLO S. chiede
mercoledì 07/10/2020 - Puglia
“In un condominio dei 61 villette l'amministratore non presentava i bilanci di 5 anni e quando li presentò furono bocciati ripetutamente. Incaricato come condomino di rivederli mi resi conto che erano da rifare completamente previa ricostruzione della contabilità in assenza della stessa e perfino del libro cassa.
L'amministratore mi consegnò i documenti contabili sulla cui scorta elaborai i bilanci urgenti a causa dei debiti crescenti che non si potevano pagare senza prima riscuotere i conguagli senza attendere una delibera che formalizzasse l'incarico e la misura del compenso.
Non mi ha pagato né l'amministratore né il condominio che si giovò della mia opera.
Siete d'accordo che debba agire contro il condomino?”
Consulenza legale i 09/10/2020
Il riconoscimento di un compenso non è così scontato come si potrebbe pensare.
Innanzitutto è giusto analizzare l’art. 1134 del c.c., il quale ci dice un principio fondamentale nel diritto condominiale: il proprietario che ha assunto la gestione delle parti comuni scavalcando gli organi condominiali non ha diritto ad alcun rimborso delle spese sostenute, salvo che si tratti di spesa urgente. I giudici, nell’interpretare tale norma, hanno dato del requisito di urgenza una lettura molto restrittiva. La Sezione II° della Corte di Appello di Napoli, ad esempio, con una sentenza del 22.07.2008 molto pertinente per il caso proposto, ha precisato che: "Per configurare la fattispecie della "spesa urgente" rimborsabile al condomino intervenuto a riparare la cosa comune occorre che si tratti di evento improvviso, imprevedibile e gravemente dannoso della cosa comune". La Corte ha pertanto escluso l’applicabilità della norma in esame nel caso in cui la situazione a cui si è posto rimedio si protrae da diversi anni. Da quanto ci è dato capire nel caso specifico la situazione di totale disordine nella contabilità condominiale andava avanti da cinque annualità.

L’istituto che si adatta meglio al caso descritto è forse quello della gestione degli affari altrui disciplinata dagli art. 2028 e ss. del c.c. La gestione degli affari altrui si realizza nel momento in cui un soggetto assume scientemente e spontaneamente la gestione di un affare altrui, senza esservi obbligato e senza l’opposizione del soggetto interessato. Nel caso specifico, infatti, l’autore del quesito in assenza di uno specifico incarico formale né da parte dell’amministratore né da parte della assemblea si è assunta il compito di revisionare la contabilità del condominio. Chi assume spontaneamente la gestione di affari altrui ha l’obbligo di portare avanti la gestione e di portarla a termine finché l’interessato non sia in grado di provvedervi da sé stesso, ma di contro non viene riconosciuto alcun compenso per l’opera prestata. Analogamente a quanto dispone l’art. 1134 del c.c. in ambito condominiale per le spese urgenti, l’art. 2031del c.c. riconosce infatti al gestore il diritto di vedersi riconosciuto il rimborso delle spese necessarie e utili sostenute, che è una cosa del tutto differente dal compenso per l’opera prestata.

Si riuscirebbe ad uscire dallo schema normativo tratteggiato solo se si riuscisse a dimostrare che l’assemblea di condominio o l’amministratore abbiano dato uno specifico incarico professionale. In questo caso saremmo di fronte ad una prestazione d’opera intellettuale di cui all’art. 2230 del c.c. per la quale il successivo art. 2233 del c.c. prevede comunque la corresponsione di un compenso, anche se non convenuto dalle parti o non previsto in tariffari o usi commerciali.

Vi è da dire però per completezza, che sullo sfondo di quanto finora detto rimane il comportamento tenuto dall’amministratore che integra un grave inadempimento dei suoi doveri professionali. Tale inadempimento innanzitutto costituisce una grave irregolarità di cui ai co. 11 e 12 dell’art. 1129del c.c. che potrebbe tranquillamente essere portato a fondamento di una richiesta di revoca del professionista per mezzo dell’autorità giudiziaria. Tale inadempimento, però, potrebbe essere causa anche di una richiesta di risarcimento del danno in sede civile, o anche in sede penale se le condotte tenute dall’amministratore integrano ipotesi di reato. La richiesta risarcitoria potrebbe essere avanzata non solo dalla compagine condominiale nel suo complesso, ma anche direttamente dall’autrice del quesito in qualità di singola proprietaria.

Roberto chiede
venerdì 18/01/2019 - Puglia
“Morto il genitore nel 1995, Caio lo sostituisce nella conduzione di una azienda agricola di proprietà della consorte del defunto genitore, nonché madre di Caio con il pieno consenso degli altri germani coeredi. Nella conduzione aziendale sia le spese che gli incassi restano di competenza e disponibilità della titolar e proprietaria dell'azienda. Il tutto senza uno specifico mandato scritto e senza che Caio percepisca alcun compenso. Con la morte della proprietaria, nonché della comune genitrice,avvenuta nel dicembre 2012, l' erede Tullio ha chiamato in giudizio Caio perché rendiconti sulla conduzione della azienda agricola. Nel corso degli anni mai la proprietaria o altro erede hanno richiesto a Caio la rendicontazione che, comunque, Caio per diversi anni ha sempre preparato e lasciato in visura a tutti. Tanto perché nella famiglia avita vi era pieno accordo. Caio non ha difficoltà a consegnare la rendicontazione.Il quesito che pongo : può l'erede Tullio richiedere la rendicontazione dal 1995 al 2012 o solo gli ultimi 10 anni a ritroso dal 2012 e quindi dal 2002?
Tanto considerato che, trascorsi 10 anni dall'apertura della successione della titolare della azienda,gli eredi perdono il diritto a chiedere la rendicontazione e che in vita la titolare dell'azienda non ha mai chiesto a Caio di rendicontare.”
Consulenza legale i 23/01/2019
Diverse sono le prescrizioni normative contenute nel codice civile, in quello di procedura civile nonché nella legislazione speciale, per effetto delle quali un determinato soggetto può essere obbligato a rendere il conto, in maniera tale da consentire all’avente diritto (ossia a colui che ne fa richiesta) di controllare i risultati di una gestione o di una attività svolta nel suo interesse.
Inoltre, sebbene il legislatore abbia individuato delle ipotesi tipiche in cui è possibile chiedere il rendimento del conto (si vedano nel codice civile gli artt. 380, 385 e ss, 723, 1713, 1983, 2261 e 2552, mentre nel codice di procedura civile gli artt. 560, 593 e 576, oltre ovviamente agli artt. 263 e ss che ne regolano la disciplina processuale), è opinione largamente prevalente quella secondo cui si tratti di una elencazione non tassativa, il che consente a chiunque di fare ricorso a tale strumento ogni qualvolta si debba verificare la compiuta gestione di interessi altrui.
Quanto sopra osservato induce, preliminarmente, a dover ritenere legittima e giuridicamente fondata la pretesa avanzata da Tullio e volta ad ottenere il rendiconto dell’azienda agricola familiare caduta in successione.

Detto ciò, si tratta adesso di stabilire quali sono i limiti oggettivi di tale richiesta, cioè in quale misura Caio potrà essere tenuto ad adempiere a tale obbligo.
Per individuare tali limiti, che poi costituisce il fulcro di ciò che viene chiesto, occorre inquadrare correttamente il rapporto esistente tra Caio e gli altri coeredi.

Sulla base di ciò che viene riferito, può dirsi che Caio, nella conduzione dell’azienda agricola familiare caduta in successione, abbia agito oltre che in proprio, anche nella qualità di gestore di affari altrui, istituto giuridico previsto espressamente dall’art. 2028 del c.c..
Di ciò se ne trova conferma anche nella giurisprudenza di legittimità, ed in particolare si vuole qui segnalare, tra le altre, la sentenza della Corte di Cassazione, Sez. II civile n. 30552 del 30.12.2011, sentenza che si ritiene si adatti perfettamente al caso di specie.
In un passo di tale sentenza, relativa ad una causa di divisione ereditaria, la S.C. afferma innanzitutto che la ratio dell’obbligo di rendiconto deve individuarsi nel fatto che, chiunque svolga attività nell’interesse di altri, deve portare a conoscenza di questi, secondo il principio della buona fede, gli atti posti in essere, ed in particolare quegli atti e fatti da cui scaturiscono partite di dare e avere.
La medesima Corte continua dicendo che tra coeredi la resa dei conti, prevista espressamente dall’art. 723 c.c., non deve esser vista semplicemente come operazione a cui ricorrere e da inserire nel contesto di un procedimento divisorio e, quindi, come finalizzata esclusivamente a calcolare nella ripartizione dei frutti le eventuali eccedenze attive o passive della gestione e definire così tutti i rapporti inerenti alla comunione.
Piuttosto, si afferma che il rendimento dei conti può anche costituire un obbligo a sé stante, fondato, al pari di quanto può avvenire in qualsiasi stato di comunione, sul presupposto della gestione di affari altrui, condotta da uno o alcuno dei partecipanti in base ad assunzione volontaria od a mandato ad amministrare (in tal senso vengono citati anche Cass. N. 5729 del 1984 e 6358 del 1993).

Le superiori considerazioni, mutuate dalla citata sentenza della Corte di Cassazione, vengono qui riportate non tanto per qualificare come legittima la richiesta di resa dei conti avanzata da Tullio a prescindere da un giudizio di divisione ereditaria, quanto piuttosto per cercare di dare un esatto inquadramento giuridico alla posizione gestoria assunta da Caio nel corso di questi anni, potendosi dunque dare conferma del ruolo che prima gli si è voluto attribuire, ossia quello di gestore di affari altrui.
Tra le norme che regolano tale istituto giuridico, ve ne è una che viene particolarmente in rilievo per la soluzione del caso di specie, ed è l’art. 2030 del c.c., nella parte in cui dispone che il gestore è soggetto alle stesse obbligazioni che deriverebbero da un mandato (così il primo comma).
E’ dunque alle norme sul mandato che adesso occorre volgere lo sguardo, e tra queste in particolare all’art. 1713 del c.c., il quale prevede l’obbligo per il mandatario di rendere il conto del suo operato, a meno che non sia stato da ciò espressamente dispensato e salvo i casi di dolo e colpa grave (qui non sembra che vi sia stata alcuna espressa dispensa).

Circa il contenuto oggettivo di tale obbligo, la giurisprudenza (tra le altre si veda Cass. N. 25904 del 2009) ha sottolineato che esso non si risolve semplicemente nell’indicazione di quanto si è speso ed incassato, ma nel dover fornire ogni informazione circa ciò che è accaduto, ovvero nel rendere noti tutti i fatti storici che hanno prodotto entrate ed uscite di denaro, al fine di ricostruire i rapporti di dare e avere con tutta la relativa documentazione di spesa.
Ma di ciò sembra che l’erede Caio non si preoccupi più di tanto, leggendosi nel quesito che “non ha difficoltà a consegnare la rendicontazione”.

Il problema è stabilire da quale momento deve considerarsi obbligato in tal senso, anche per non cedere in maniera indiscriminata a quello che potrebbe vedersi come un abuso del diritto da parte di Tullio.
Ebbene, proprio in relazione ai termini di prescrizione dei diritti del mandante ad ottenere il rendiconto (nella veste di mandante, nel nostro caso, vanno individuati gli altri eredi, tra cui Tullio) si è pronunciata la Corte di Cassazione nella sentenza n. 6461 del 1991, nella quale ha escluso l’applicazione dell’art. 2961 del c.c., norma che fissa in tre anni il termine per poter chiedere ed ottenere la restituzione di documenti.
Precisa la S.C. che, in assenza di specifiche previsioni normative che deroghino la disciplina generale, debba trovare applicazione il combinato disposto dell’ art. 2946 del c.c. e dell’art. 2935 del c.c., ovvero il termine decennale di prescrizione, con decorrenza dal giorno in cui il diritto può essere esercitato.

Trattandosi in questo caso di successione ereditaria, la prescrizione la si dovrà far decorrere dal giorno dell’apertura della successione, il che porta a concordare con la soluzione prospettata nel quesito: Tullio avrà diritto ad ottenere la rendicontazione degli ultimi dieci anni antecedenti la richiesta, ossia dal 2002, dovendosi qui il termine iniziale far decorrere dal 1995 (data di apertura della successione del padre) e dandosi per presupposto che la richiesta giudiziale di resa dei conti sia stata avanzata nel 2012 (in coincidenza con la morte della madre).
Qualora, invece, la richiesta sia stata avanzata in altra data, il termine decennale dovrà calcolarsi a ritroso da quella data.


Anonimo chiede
mercoledì 12/04/2017 - Sicilia
“Con sentenza n, 252 del 2017, il Giudice, ha disconosciuto il diritto al compenso del professionista perché manca l'incarico professionale.
trattasi di consulenza del lavoro svolta ai sensi dell'art. 2028 e ss.
È possibile fare appello o qualche denuncia penale?
Grazie per la collaborazione.

Consulenza legale i 20/04/2017
Prima di ogni altra osservazione va detto che la fondatezza o meno di un appello è impossibile da valutare, nel caso di specie, senza il previo ed integrale esame degli atti e dei documenti di causa, oltre che senza la lettura delle risultanze testimoniali.

Ciò doverosamente premesso, si osserva poi che la fattispecie in esame parrebbe non avere alcuna rilevanza penale (così è lecito presumere non solo dalla concisa descrizione dei fatti di cui al quesito, ma altresì dalla lettura della sentenza).

Per quel che riguarda, invece, il profilo civilistico, ed in particolare quello della riconducibilità dei fatti di causa alla fattispecie della negotiorum gestio di cui all’art. 2028 cod. civ., la sentenza sembrerebbe – in effetti - logicamente e correttamente motivata.

Sembra mancare, in primo luogo, l’elemento dell’”absentia domini”, ovvero dell’impossibilità, da parte dell’interessato, di occuparsi dei propri affari: infatti, per pacifica opinione, si deve trattare di un impedimento oggettivo e materiale, per cui l’interessato ha bisogno del gestore dal momento che non ha alcun – per così dire – “contatto” con la propria sfera giuridico-patrimoniale.

Inoltre, è corretta la sentenza laddove esclude il 2028 cod. civ. sulla base del tipo di “rapporto” esistente tra le parti, che per il contenuto e la durata non può essere qualificato se non come un rapporto di natura contrattuale (e ciò non si concilia con la gestione spontanea di un affare altrui).

Infine, è assolutamente vero che la richiesta di compenso, avanzata con il decreto ingiuntivo, è del tutto incompatibile con l’istituto di cui al 2028 cod. civ., dal momento che la spontanea gestione di affari altrui non è soggetta ad alcun compenso ma solamente al rimborso delle spese sostenute da parte del gestore.

Questo è quanto si può affermare in generale, lo si ripete, sulla base di un sommario esame del quesito e della sentenza: nel caso di specie, tuttavia, sarebbe opportuno – considerata soprattutto l’esistenza di termini stringenti per appellare – affidare il fascicolo ad un legale che possa offrire un parere fondato sulle risultanze di causa.

Chiara chiede
domenica 10/04/2011 - Veneto
“Qual è la traduzione di " IUS est hominis ad hominem proportio "? (Inhalt und gegenstand sono importanti) grazie”
Consulenza legale i 12/04/2011

Si tratta di un’espressione usata da Dante nell’opera intitolata “De Monarchia” e si traduce con il seguente significato “il diritto è una proporzione tra l’uomo e l’uomo”. Il poeta dà una definizione del diritto come di un rapporto tra gli uomini commisurato nelle cose e nelle persone; finché si osserva, esso mantiene in buona salute i presupposti della vita associata.


Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.