(massima n. 2)
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, il responsabile del danno che a norma dell'art. 23, legge 24 dicembre 1969, n. 990 deve essere chiamato in causa quale litisconsorte necessario nel giudizio promosso dal danneggiato contro l'assicuratore con azione diretta, in deroga al principio della facoltatività del litisconsorzio in materia di obbligazioni solidali, è unicamente il proprietario del veicolo assicurato (non anche il conducente) trovando giustificazione detta deroga nell'esigenza di rafforzare la posizione processuale dell'assicuratore, consentendogli di opporre l'accertamento di responsabilità al proprietario del veicolo quale soggetto del rapporto assicurativo, ai fini dell'esercizio dei diritti nascenti da tale rapporto ed in particolare dell'azione di rivalsa ex art. 18 legge citata, con riguardo non solo all'accertamento dell'an, ma anche all'accertamento ed alla liquidazione del quantum. Pertanto, qualora il giudizio di appello si sia svolto senza la partecipazione del proprietario del veicolo coinvolto, il difetto di integrità del contraddittorio è rilevabile anche d'ufficio in sede di legittimità, sempreché la relativa prova risulti dagli atti del giudizio di merito e sulla questione non si sia formato il giudicato.