(massima n. 1)
L'elemento peculiare che diversifica la gestione di affari altrui da tutte le altre ipotesi, in cui l'attività svolta per conto terzi costituisce l'adempimento di un obbligo legale o convenzionale del cooperatore, è dato dalla spontaneità dell'intervento del gestore, ossia dalla mancanza di un qualsivoglia rapporto giuridico in forza del quale il gestore sia tenuto ad intervenire nella sfera giuridica altrui, sicché la negotiorum gestio non è configurabile allorché ricorra una contrapposizione dei rispettivi interessi di cui risultino portatori il gestore ed il dominus.