(massima n. 1)
Nella gestione utile di affare altrui, prevista nell'art. 2028 c.c., la "absentia domini" deve intendersi non come impossibilitą oggettiva e soggettiva di curare i propri interessi, ma come semplice mancanza di un rapporto giuridico in forza del quale il gestore sia tenuto ad intervenire nella sfera giuridica altrui, ovvero quale forma di spontaneo intervento senza opposizione o divieto del "dominus".