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Articolo 159 Codice della strada

(D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285)

[Aggiornato al 04/04/2024]

Rimozione e blocco dei veicoli

Dispositivo dell'art. 159 Codice della strada

1. Gli organi di polizia, di cui all'art. 12, dispongono la rimozione dei veicoli:

  1. a) nelle strade e nei tratti di esse in cui con ordinanza dell'ente proprietario della strada sia stabilito che la sosta dei veicoli costituisce grave intralcio o pericolo per la circolazione stradale e il segnale di divieto di sosta sia integrato dall'apposito pannello aggiuntivo;
  2. b) nei casi di cui agli articoli 157, comma 4 e 158, commi 1, 2 e 3;
  3. c) in tutti gli altri casi in cui la sosta sia vietata e costituisca pericolo o grave intralcio alla circolazione;
  4. d) quando il veicolo sia lasciato in sosta in violazione alle disposizioni emanate dall'ente proprietario della strada per motivi di manutenzione o pulizia delle strade e del relativo arredo.

2. Gli enti proprietari della strada sono autorizzati a concedere il servizio della rimozione dei veicoli stabilendone le modalità nel rispetto delle norme regolamentari. I veicoli adibiti alla rimozione devono avere le caratteristiche prescritte nel regolamento. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può provvedersi all'aggiornamento delle caratteristiche costruttive funzionali dei veicoli adibiti alla rimozione, in relazione ad esigenze determinate dall'evoluzione della tecnica di realizzazione dei veicoli o di sicurezza della circolazione.

3. In alternativa alla rimozione è consentito, anche previo spostamento del veicolo, il blocco dello stesso con attrezzo a chiave applicato alle ruote, senza onere di custodia, le cui caratteristiche tecniche e modalità di applicazione saranno stabilite nel regolamento. L'applicazione di detto attrezzo non è consentita ogni qual volta il veicolo in posizione irregolare costituisca intralcio o pericolo alla circolazione.

4. La rimozione dei veicoli o il blocco degli stessi costituiscono sanzione amministrativa accessoria alle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione dei comportamenti di cui al comma 1, ai sensi delle norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

5. Gli organi di polizia possono, altresì, procedere alla rimozione dei veicoli in sosta, ove per il loro stato o per altro fondato motivo si possa ritenere che siano stati abbandonati. Alla rimozione può provvedere anche l'ente proprietario della strada, sentiti preventivamente gli organi di polizia. Si applica in tal caso l'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.

5-bis. Nelle aree portuali e marittime come definite dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, è autorizzato il sequestro conservativo degli automezzi in sosta vietata che ostacolano la regolare circolazione viaria e ferroviaria o l'operatività delle strutture portuali.

Massime relative all'art. 159 Codice della strada

Cass. civ. n. 17762/2007

Non può applicarsi l’esimente prevista dall’art. 4 legge n. 689/1981 o alternativamente dall’art. 54 c.p., in caso di sosta vietata, in prossimità d’intersezione stradale, giustificata dall’esigenza di consegnare in breve tempo merce deteriorabile, per necessità lavorative, senza riscontri probatori a sostegno dell’esistenza dello stato di necessità. Deve, pertanto, ritenersi del tutto carente di motivazione, la pronuncia che annulli la sanzione amministrativa fondandosi esclusivamente sulle dichiarazioni dell’opponente e in assenza di una valida motivazione sulla riconduzione dei fatti allegati all’esimente applicata, essendo del tutto insufficiente il generico riferimento a necessità lavorative e all’occupazione dello spazio destinato al carico e scarico merci.

Cass. civ. n. 17761/2007

La sosta del veicolo in corrispondenza d’intersezione stradale non integra l’infrazione amministrativa di divieto di fermata se dettata dall’esigenza, non differibile, del conducente, invalido e munito di apposita autorizzazione (nella specie, esigenza di sottoporsi a terapia oncologica programmata), quando il parcheggio del veicolo non comporti intralcio alla circolazione, trovando applicazione l’esimente dello stato di necessità di cui all’art. 4 legge 689/81.

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Consulenze legali
relative all'articolo 159 Codice della strada

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Gianluca M. chiede
giovedì 15/11/2018 - Veneto
“Buongiorno,

vi spiego questa situazione nella speranza possiate darmi una consulenza.

Alcuni mesi fa ho preso la piena proprietà di un immobile sul quale vantavo in precedenza la nuda proprietà e sullo stesso immobile c'era un usufrutto da parte di un amico di famiglia. Quando questi è deceduto ho unito l'usufrutto alla proprietà.
Nel frattempo nel cortile di casa (condiviso con altra proprietà) è rimasta la vettura del signore che vi abitava prima e che godeva dell'usufrutto nel mio immobile. L'auto non è assicurata (l'assicurazione è scaduta) e peraltro ha dei fermi amministrativi (grossi importi di migliaia di euro complessivi). Si tratta di una vettura datata e di scarso valore (vicino allo zero), una Fiat Punto con 15 anni di età ed oltre 130.000 km, in cui valore commerciale è di circa 500€.

Detto questo, ho chiesto a carabinieri e vigili urbani se potevano spostarla ma mi hanno risposto che non potevano in quanto l'auto sostava su terreno privato e mi hanno detto che se ne doveva occupare un erede. Tuttavia il proprietario dell'auto (deceduto) non ha eredi e nessuno pertanto può gestire questa cosa.... Il signore era nostro amico di famiglia ma non era parente in alcun modo e non aveva moglie nè figli nè genitori nè fratelli o sorelle.
Nel frattempo, pochi giorni fa, ho venduto la casa ed il nuovo proprietario ha ovviamente chiesto la rimozione in quanto altrimenti non avrebbe comprato la casa stessa.

Pertanto d'accordo con lui (il quale mi ha lasciato il tempo per gestire la cosa) mi sono organizzato per spostare la vettura dal cortile di casa in un parcheggio pubblico a poche centinaia di metri, si tratta di un parcheggio cimiteriale. Ho chiuso la vettura ed al momento sta li da qualche giorno.
Di questa vettura ho ovviamente le chiavi (me le sono ritrovate in casa dopo la morte del proprietario della vettura), ma non sono mai stato nominato custode e mi ritengo del tutto estraneo alla stessa.
Vorrei sapere come devo comportarmi per non incorrere in denuncie o sanzioni e se devo comunicare alle autorità (carabinieri o vigili) il fatto che ho spostato la vettura in un parcheggio pubblico (peraltro dovrei dire di aver provveduto con carro attrezzi visto che la macchina non poteva circolare).

Infine segnalo che sia i carabinieri che i vigili mi avevano "indotto" tra le righe a fare questa azione di spostamento su suolo pubblico in modo da agevolare la rimozione a loro cura, cosa che invece non poteva essere fatta se l'auto sostava su un cortile privato.

Grazie
Attendo vostro consiglio
G. M.”
Consulenza legale i 16/11/2018
Dal punto di vista del codice della strada, Lei non appare passibile di sanzione in quanto non rientra tra le figure per cui è prevista la responsabilità solidale in caso di violazione di norme del codice della strada (art. 196 C.d.S.).
Sempre in base a tale testo normativo (art. 159 comma 5 C.d.S) laddove vi sia un veicolo in sosta abbandonato è previsto che gli organi di polizia possano procedere alla rimozione (alla quale può provvedere anche l’ente proprietario della strada sentiti preventivamente gli organi di polizia).

Nel caso in esame, oltretutto, l’autovettura cui si fa riferimento non appare possa essere considerata quale auto abbandonata non sussistendo (almeno al momento) i requisiti elencati nell’art.1 del DM 460/99 che prevede la presunzione di uno stato di abbandono quando il veicolo a motore lasciato in area pubblica risulti “privo della targa di immatricolazione o del contrassegno di identificazione, ovvero di parti essenziali per l'uso o la conservazione”: in tal caso la norma prevede una particolare procedura con la quale in una prima fase gli organi di polizia provvedono al conferimento provvisorio ad uno dei centri di raccolta individuati annualmente dai prefetti. Non solo. Laddove il proprietario non sia identificabile il verbale di rinvenimento del veicolo in stato di abbandono è pubblicato all’albo pretorio. Trascorsi 60 giorni da detta pubblicazione il veicolo si considera cosa abbandonata ai sensi dell'articolo 923 del codice civile.
A quel punto il gestore del centro di raccolta procede, previa cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico, alla rottamazione del mezzo.

Escluso quindi, al momento, lo stato di abbandono (e ritenuto pertanto che, allo stato, l’autovettura non possa essere considerata “rifiuto”) deve parimenti essere esclusa una eventuale responsabilità ai sensi dell’art. 255 del Codice dell'Ambiente secondo cui chiunque abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da trecento euro a tremila euro.

Tutto ciò premesso, Lei, in definitiva, non appare passibile di denunce o sanzioni, non avendo alcun genere di rapporto giuridico con l’autovettura in questione.
Pertanto, in risposta alla domanda contenuta nel quesito, possiamo affermare che Lei non è tenuto ad alcun obbligo giuridico nei confronti di questa auto di cui non è proprietario, né erede, né detentore qualificato.