(massima n. 1)
Il gestore di una comunione ereditaria ha diritto al rimborso delle spese necessarie od utili per la conservazione o il miglioramento dei beni comuni ma non può pretendere il pagamento dei debiti verso la massa da parte dei coeredi o legatari, in quanto l'obbligo di versamento, a loro carico, sorge al momento del giudizio di divisione e di resa nel conto e non nei confronti del gestore, privo del potere di rappresentanza della massa ereditaria.