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Articolo 1714 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Interessi sulle somme riscosse

Dispositivo dell'art. 1714 Codice Civile

Il mandatario deve corrispondere al mandante gli interessi legali sulle somme riscosse per conto del mandante stesso, con decorrenza dal giorno in cui avrebbe dovuto fargliene la consegna o la spedizione ovvero impiegarle secondo le istruzioni ricevute(1)(2).

Note

(1) Il debito del mandatario produce, infatti, interessi legali ai sensi dell'art. 1224 del c.c..
(2) Non c'è inadempimento se il mandante non fornisce istruzioni.

Ratio Legis

La norma si spiega considerando che le somme che il mandatario riscuote per conto del mandante spettano a quest'ultimo, pertanto gli sono dovuti gli interessi su di esse dal giorno in cui tale consegna era dovuta ovvero da quando sono state impiegate in modo diverso dalle istruzioni, e ciò presumendo che un loro corretto uso avrebbe prodotto, del pari, tali interessi.

Spiegazione dell'art. 1714 Codice Civile

L'obbligo del mandatario di corrispondere gli interessi sulle somme riscosse

Il mandatario deve gli interessi legali nella misura indicata dall'art. 1284 sulle somme che riscuote per conto del mandante: li deve dal giorno in cui avrebbe dovuto consegnare o spedire le somme ovvero impiegarle secondo le istruzioni ricevute. È implicito quindi che il mandatario non può impiegare le somme a proprio uso né distrarle dal fine per cui le ha ricevute. Resta a carico del mandante la prova che il mandatario avrebbe dovuto fare la consegna o la spedizione o impiegare le somme secondo le istruzioni e della data in cui avrebbe dovuto eseguire tale obbligo.
S'intende che se il mandatario impiega le somme a profitto proprio o le distrae deve non solo gli interessi ma anche i danni che ha causato per l'inadempimento dei propri obblighi.

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

522 La norma dell'art. 565 del progetto della Commissione reale è stata integrata con le disposizioni degli articoli 355 e 358 cod. comm., che ho riportato nell'art. 601.
Ho parificato all'ipotesi di mancata consegna o spedizione al mandante delle somme riscosse, per suo conto, anche l'impiego di esse in modo difforme dalle istruzioni ricevute e, nel secondo comma, ho posto in evidenza che, per le somme distratte dall'uso prescritto, il risarcimento dei danni può non esaurirsi nella corresponsione degli interessi secondo le regole generali: oltre a questi, in ogni caso dovuti, deve pagarsi il maggior danno del mancato impiego conseguenziale all'inadempimento del mandato, in applicazione, del resto, dell'art. 122, comma 3°.

Massime relative all'art. 1714 Codice Civile

Cass. civ. n. 10434/2014

Le somme ricevute per conto del mandante in esecuzione di un contratto di mandato all'incasso di titoli di credito sono custodite dal mandatario in funzione dell'obbligo di restituirle al mandante, senza che, rispetto a tale adempimento, debba prospettarsi l'esistenza di un distinto contratto di deposito regolare delle somme, dovendosi ritenere che, come desumibile dall'art. 1177 cod. civ., nonché, quanto alla specifica normativa, dagli artt. 1714 e 1718 cod. civ., rientri nella disciplina del rapporto di mandato la configurabilità di un obbligo di custodia. (Nella specie, la S.C., qualificando come mandato all'incasso il contratto stipulato da un professionista con una società, poi fallita, riconosceva la compensabilità del debito contrattuale con un proprio credito professionale già ammesso al passivo).

Cass. civ. n. 4777/1980

L'art. 1714 c.c. — che impone al mandatario di corrispondere al mandante gli interessi sulle somme riscosse per suo conto con decorrenza dal giorno in cui avrebbe dovuto fargliene consegna — opera come sanzione per l'inesatto adempimento dell'incarico, e non può trovare quindi applicazione nel caso in cui il mandante abbia lasciato il mandatario depositario di fatto delle somme riscosse, omettendo di impartirgli le istruzioni necessarie, inutilmente e reiteratamente sollecitate dopo l'esaurimento del mandato. 

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