(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)
522 La norma dell'art. 565 del progetto della Commissione reale è stata integrata con le disposizioni degli articoli 355 e 358 cod. comm., che ho riportato nell'art. 601.
Ho parificato all'ipotesi di mancata consegna o spedizione al mandante delle somme riscosse, per suo conto, anche l'impiego di esse in modo difforme dalle istruzioni ricevute e, nel secondo comma, ho posto in evidenza che, per le somme distratte dall'uso prescritto, il risarcimento dei danni può non esaurirsi nella corresponsione degli interessi secondo le regole generali: oltre a questi, in ogni caso dovuti, deve pagarsi il maggior danno del mancato impiego conseguenziale all'inadempimento del mandato, in applicazione, del resto, dell'art. 122, comma 3°.