(massima n. 1)
In tema di negozio di accertamento, la sua efficacia dichiarativa deriva dalla natura di mera ricognizione degli obblighi gią fissati in altro negozio, quello originario, cui si correla esigendo non necessariamente l'identitą soggettiva delle rispettive parti, ma almeno quella dei soggetti, del rapporto oggetto di ricognizione che debbono esserne titolari (ad esempio, per successione); ne consegue che ha natura dispositiva il negozio che incida su rapporti di cui sono titolari soggetti differenti da quelli del rapporto originario, anche se esso muova dalla ricognizione di una situazione giuridica preesistente. (Principio affermato dalla S.C. con riguardo all'atto di trasferimento immobiliare, oggetto di successiva azione revocatoria ex art. 64 legge fall., stipulato dalle societą proprietarie successivamente a una transazione cui esse non avevano preso parte).