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Qual è il confine tra le trattative e la conclusione del contratto? La Cassazione fornisce alcune indicazioni operative

Qual è il confine tra le trattative e la conclusione del contratto? La Cassazione fornisce alcune indicazioni operative
Una mera intesa sui soli punti essenziali di un contratto non ne determina la definitiva conclusione, essendo necessario, a tal fine, un accordo su tutti i suoi elementi.
La Sesta Sezione Civile della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 13610/2020, ha avuto modo di precisare, ancora una volta, in quali casi un contratto si possa dire definitivamente concluso.

La vicenda sottoposta all’esame degli Ermellini era nata in seguito all’opposizione, proposta da una società, contro il decreto ingiuntivo ottenuto da un’agenzia di sicurezza, per il pagamento dei corrispettivi dei servizi di portierato e cortesia da essa svolti.

Nel costituirsi in giudizio, la convenuta eccepiva l’incompetenza territoriale del Tribunale adito dell’attrice, considerato che era stata da esse prevista una deroga convenzionale della competenza territoriale, prevedendo, quale giudice competente, un Tribunale diverso da quello in cui era stata instaurata la causa.

Il Giudice adito, accogliendo l’eccezione sollevata dalla convenuta, dichiarava la propria incompetenza per territorio, e, di conseguenza, la nullità del decreto ingiuntivo emesso in precedenza. A sostegno della propria decisione, il Tribunale rilevava come, tra le parti, fosse stata effettivamente convenuta, per iscritto, una deroga alla competenza territoriale del Foro destinato a conoscere delle eventuali controversie riferite al contratto, a nulla rilevando la circostanza che esse non avessero ancora raggiunto l'accordo su alcuni punti secondari del contratto, dovendo ritenersi che le stesse non avessero attribuito, a detta lacuna, alcuna efficacia ostativa alla piena validità ed efficacia dell'accordo.

Avverso tale decisione, l’originaria attrice proponeva regolamento di competenza dinanzi alla Corte di Cassazione, lamentando la violazione degli artt. 20, 28 e 29 del c.p.c. in relazione agli artt. 1321, 1322, 1325 e 1326, comma 5, del c.c., nonché degli artt. 115 e 116 del c.p.c. A suo avviso, infatti, il Giudice di merito aveva erroneamente ricostruito la vicenda contrattuale sottoposta al suo esame, trascurando di rilevare come il rapporto intercorso tra le parti fosse stato originariamente concluso attraverso lo scambio di comunicazioni in forma orale e l’invio di posta elettronica, senza l’individuazione di alcun foro competente in via esclusiva per le eventuali controversie contrattuali. Allo stesso modo, il Tribunale aveva, altresì, omesso di tener conto del fatto che le trattative intercorse per la successiva modificazione degli accordi originariamente raggiunti, non avevano mai raggiunto un’effettiva definizione, cosicché la clausola con cui era stata prevista la competenza esclusiva di un Tribunale diverso da quello adito, non poteva essere ritenuta valida ed efficace.

La Suprema Corte ha accolto il ricorso.

Gli Ermellini hanno preliminarmente evidenziato come, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “l’accordo che le parti abbiano raggiunto su alcuni punti essenziali del contratto non esaurisce la fase delle trattative, perché, al fine di perfezionare il vincolo contrattuale, è necessario che tra le stesse si sia raggiunta l’intesa sugli elementi costitutivi, sia principali che secondari, dell’accordo” (ex multis, Cass. Civ., n. 367/2005).

Di conseguenza, dunque, “l'eventuale redazione di appunti o bozze di contratto non supera di per sé la fase della puntuazione, vale a dire quella di un accordo preliminare su alcune delle condizioni del futuro contratto” (Cass. Civ., n. 2561/2009).

Sempre secondo la costante giurisprudenza della Cassazione, poi, tale principio si deve ritenere valido anche in relazione ai cosiddetti contratti a formazione progressiva, in cui l'accordo delle parti su tutte le clausole si raggiunge gradatamente ed il momento perfezionativo del negozio è, di regola, quello dell'accordo finale su tutti gli elementi principali ed accessori, salvo che le parti abbiano inteso vincolarsi agli accordi raggiunti sui singoli punti, riservando per un secondo momento la disciplina degli elementi secondari (Cass. Civ., n. 16016/2003).

Nel caso di specie, dal complesso degli elementi istruttori acquisiti nel corso del giudizio, pur risultando evidente l’avvenuta esecuzione iniziale di alcuni accordi intercorsi in maniera informale tra le parti, non risultava definita, in termini inequivoci, la volontà delle parti di considerare già pienamente vincolanti i punti stabiliti e destinati a formalizzare un nuovo assetto dei rapporti contrattuali in corso tra di esse.

Non risultando, peraltro, in alcun modo la sussistenza di una volontà delle parti di derogare al principio generale in base al quale, al fine di perfezionare il vincolo contrattuale, è indispensabile che tra le stesse sia stato raggiunto un accordo su tutti gli elementi costitutivi del contratto, sia principali che secondari, secondo gli Ermellini, la clausola contenuta nei testi oggetto di negoziazione, con cui le parti avevano individuato un foro competente in via esclusiva per le controversie relative al loro rapporto, si deve ritenere del tutto priva di efficacia, essendo, pertanto, erronea la decisione emessa dal Giudice di merito.


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