La proprietà è pubblica [822 c.c.] o privata [832 c.c.] (1).
I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.
La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto [922 c.c.], di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale (2) e di renderla accessibile a tutti.
La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi di interesse generale [834 c.c.].
La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima [565 ss. c.c.] e testamentaria [587 c.c.] e i diritti dello Stato sulle eredità [586 c.c.].
I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.
La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto [922 c.c.], di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale (2) e di renderla accessibile a tutti.
La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi di interesse generale [834 c.c.].
La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima [565 ss. c.c.] e testamentaria [587 c.c.] e i diritti dello Stato sulle eredità [586 c.c.].
Note
(1)
A livello comunitario la proprietà privata è disciplinata dall'art. 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Questa disposizione, da un lato è accostabile all'art. 832 c.c., in quanto specifica parte dei poteri di cui gode il proprietario; dall'altro include, al secondo comma, anche la proprietà intellettuale, che nel nostro ordinamento è disciplinata solo da legge ordinaria.
(2)
In particolare, questa "funzione sociale" sarebbe espressione di più principi: non solo, in senso lato, quello solidaristico (art. 2 Cost.) ma anche quello lavoristico (art. 4 Cost.) nonchè di tutela del patrimonio storico ed artistico di cui all'art. 9 Cost.: ciò significa che limitazioni al diritto di proprietà possono fondarsi su esigenze diverse (un esempio ne è il d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, c.d. Codice dei beni culturali e del paesaggio). Di fatto, si ritiene oggi che non si possa parlare "della proprietà" bensì "delle proprietà" atteso che ne esistono diverse tipologie, accomunate solo dalla disciplina codicistica di base (art. 810 ss. c.c.).