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Articolo 42 Costituzione

[Aggiornato al 22/10/2023]

Dispositivo dell'art. 42 Costituzione

La proprietà è pubblica [822 c.c.] o privata [832 c.c.] (1).

I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.

La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto [922 c.c.], di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale (2) e di renderla accessibile a tutti.

La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi di interesse generale [834 c.c.].

La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima [565 ss. c.c.] e testamentaria [587 c.c.] e i diritti dello Stato sulle eredità [586 c.c.].

Note

(1) A livello comunitario la proprietà privata è disciplinata dall'art. 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Questa disposizione, da un lato è accostabile all'art. 832 c.c., in quanto specifica parte dei poteri di cui gode il proprietario; dall'altro include, al secondo comma, anche la proprietà intellettuale, che nel nostro ordinamento è disciplinata solo da legge ordinaria.
(2) In particolare, questa "funzione sociale" sarebbe espressione di più principi: non solo, in senso lato, quello solidaristico (art. 2 Cost.) ma anche quello lavoristico (art. 4 Cost.) nonchè di tutela del patrimonio storico ed artistico di cui all'art. 9 Cost.: ciò significa che limitazioni al diritto di proprietà possono fondarsi su esigenze diverse (un esempio ne è il d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, c.d. Codice dei beni culturali e del paesaggio). Di fatto, si ritiene oggi che non si possa parlare "della proprietà" bensì "delle proprietà" atteso che ne esistono diverse tipologie, accomunate solo dalla disciplina codicistica di base (art. 810 ss. c.c.).

Ratio Legis

Con la Costituzione si scelse di porre la proprietà tra i diritti economici, e non più tra quelli fondamentali del singolo (come previsti dallo Statuto Albertino all'art. 29), nonchè di stabilire che essa doveva avere funzione sociale. Lo scopo del legislatore era quello di ricondurla entro una dimensione non più individuale ma, appunto, globale e strettamente economica.

Brocardi

Ius utendi et abutendi re sua, quatenus iuris ratio patitur

Spiegazione dell'art. 42 Costituzione

La norma in esame contiene lo Statuto costituzionale della proprietà e, in riferimento al concetto di utilità sociale, stabilisce l'equivalenza tra proprietà pubblica e privata.

L'ordinamento riconosce dunque la proprietà, garantendone tramite la legge la possibilità di acquisto, da parte di tutti indiscriminatamente, di godimento ed i limiti all'utilizzo di essa, per assicurarne la funzione sociale.

L'ultima parte del periodo esprime un concetto importante per il costituente da ritenersi, innanzitutto, espressione della stessa perseguita "funzione sociale" della proprietà. Questa importanza si coglie se si considera che l'accessibilità a tutti della proprietà privata rappresenta una delle modalità con le quali si realizza il principio cardine di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost..

A conferma di essa, inoltre, si noti come il costituente abbia previsto dei limiti all'estensione della proprietà terriera (art. 44 Cost.), nonchè forme di tutela del risparmio teso a conseguire questo tipo di diritto (art. 47 Cost.). A livello di legge ordinaria si considerino, ad esempio, le normative che introducono misure di favore (come mutui agevolati) per l'acquisto della prima casa.

Sicuramente la disposizione più importante è quella di cui al comma tre, relativa all'espropriazione. Già la Costituzione precisa infatti che la proprietà può essere espropriata nei casi previsti dalla legge, salvo indennizzo.

Oltre al presupposto nella necessaria riserva di legge, tale provvedimento ablatorio può essere disposto solo per motivi di interesse generale, con un minimo di concretezza attuale.

Nel campo del diritto amministrativo ha assunto grande valore il dibattito legislativo e giurisprudenziale circa l'entità dell'indennizzo. Innanzitutto la giurisprudenza ha chiarito che anche provvedimenti non espressamente indicati come ablatori possono esserlo tuttavia in concreto (c.d. espropriazione di valore), qualora il vincolo generale all'edificabilità si sostanzi in un provvedimento con carattere conformativo della proprietà. In tali casi spetta dunque l'indennizzo.

L'indennizzo, data comunque la presenza dell'interesse pubblico, non deve raggiungere per forza il valore totale del bene espropriato (nel caso di provvedimento riguardante un'intera area), ma deve ad ogni modo parametrarsi al valore venale del bene e costituire un serio ristoro. In caso di espropriazione isolata, il risarcimento deve invece essere totale.

Ad oggi l'espropriazione è disciplinata dal D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (Testo Unico sulle espropriazioni per pubblica utilità).
Quanto al concetto di espropriazione le maggiori problematiche riguardano l'occupazione appropriativa (con la quale la Pubblica Amministrazione, in mancanza di un valido decreto di esproprio, prima occupa un fondo e poi, realizzatavi un'opera di pubblica utilità non removibile, ne acquista la proprietà a titolo originario) e l'occupazione usurpativa (che si verifica quando, per totale mancanza della dichiarazione di pubblica utilità, l'acquisizione è illegittima sin dall'inizio e non può essere sanata, nel qual caso spettava al proprietario chiedere il risarcimento in cambio del passaggio di proprietà).

Mentre si è sempre ritenuto che la prima fosse legittima e la seconda non lo fosse, in seguito ad un contenzioso sviluppatosi davanti la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo si è affermato che entrambe queste forme di espropriazione non sono ammesse perchè violano il principio di legalità di cui all'art. 1 del Protocollo alla CEDU. Oggi la questione è regolata dall'art. 42 bis del D.P.r. 327/2001.

In ordine all'indennizzo solo di recente, con il D.P.R. 327/2001, esso è giunto ad integrare i requisiti di "serietà, congruità ed adeguatezza" più volte richiamati dalla Corte Costituzionale, atteso che in passato si sostanziava in somme, di fatto, irrisorie.

A livello comunitario l'espropriazione, così come, in generale, il diritto di proprietà sono disciplinati dall'art. 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.

Relazione al Progetto della Costituzione

(Relazione del Presidente della Commissione per la Costituzione Meuccio Ruini che accompagna il Progetto di Costituzione della Repubblica italiana, 1947)

42 La costituzione riconosce e garantisce nell'economia italiana — ed a ciò non si oppongono le correnti estreme — l'iniziativa e la libertà privata, e la proprietà privata dei beni di consumo e dei mezzi di produzione. Il progetto pone in luce la coesistenza di attività pubbliche e private che debbono ciascuna proporsi di provvedere insieme ai bisogni individuali ed ai collettivi. Limitazioni della proprietà sono ormai comuni a tutte le costituzioni; e la coscienza moderna richiede che la proprietà adempia la sua funzione sociale e sia accessibile a tutti mediante il lavoro e il risparmio.

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