(massima n. 1)
In materia di contratto di agenzia, gli artt. 1750 e 1751 c.c., anche nel nuovo testo introdotto dagli art. 3 e 4 del D.L.vo 10 settembre 1991 n. 303, attuativo della Direttiva CEE n. 653 del 1986, attribuiscono espressamente a ciascuna delle parti il potere di libero recesso dal contratto a tempo indeterminato, con il solo obbligo del preavviso, disciplinando le rispettive obbligazioni conseguenti alla cessazione del rapporto; deve escludersi, pertanto, in assenza di qualunque riferimento alla giustificazione del recesso, che la nuova formulazione, pur nell'ambito dell'attuazione della predetta direttiva, abbia introdotto un regime di stabilità reale od obbligatoria del rapporto, né tale interpretazione della normativa richiamata pone dubbi di legittimità costituzionale, ove si consideri che finanche per i lavoratori subordinati — indubbiamente meritevoli di una tutela più incisiva rispetto ai lavoratori autonomi — la Corte costituzionale ha ritenuto ammissibile la previsione del recesso ad nutum (sent. n. 2 del 1986 e n. 225 del 1994), precisando altresì che le norme di tutela contro i licenziamenti illegittimi non rientrano nel novero di quelle a contenuto costituzionalmente vincolato.