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Articolo 147 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Doveri verso i figli

Dispositivo dell'art. 147 Codice Civile

Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall’articolo 315 bis [107, 155, 279, 330, 333; 30 Cost.; 570-572 c.p.](1).

Note

(1) Articolo così modificato con d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, in vigore dal 7 febbraio 2014.

Spiegazione dell'art. 147 Codice Civile

L'obbligo di mantenimento dei figli comprende l'obbligo di fornire loro quanto necessario per la vita di relazione nel contesto sociale in cui sono inseriti, in relazione alla disponibilità dei genitori. Non ha natura alimentare: perciò vi rientrano le varie attività utili per lo sviluppo psico-fisico del ragazzo, el cd. "paghetta" per le ordinarie spese quotidiane. Gli obblighi di istruzione ed educazione della prole riguardano tutti i provvedimenti che i genitori ritenessero utili a formare il senso civico la coscienza sociale (aspetti affettivi e relazionali), e il grado culturale (aspetti cognitivi e formativi) dei figli.
Riguardo alle sanzioni penali poste a tutela delle norme descritte dall'art. 147 del c.c., è da menzionare l'ampia formulazione di cui all'570 c.p., che punisce le violazioni degli obblighi di assistenza familiare.
La norma ha copertura costituzionale, essendo previsto all'art. 30 Cost. che è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli anche se nati fuori dal matrimonio. Il conferire tale diritto ai genitori li rende titolari esclusivi della scelta dell'indirizzo educativo da fornire alla prole.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 147 Codice Civile

Cass. civ. n. 6810/2023

In tema di assegnazione della casa familiare, l'art. 155-quater cod. civ., applicabile anche ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati, tutela l'interesse prioritario della prole a permanere nell'habitat domestico, postulando, oltre alla permanenza del legame ambientale, la ricorrenza del rapporto di filiazione legittima o naturale cui accede la responsabilità genitoriale, mentre non si pone anche a presidio dei rapporti affettivi ed economici che non involgano, in veste di genitori, entrambi i componenti del nucleo che coabitano la casa familiare oppure i figli della coppia che, nella persistenza degli obblighi di cui agli artt. 147 e 261 cod. civ., abbiano cessato di convivere nell'abitazione, già comune, allontanandosene.

Cass. civ. n. 4145/2023

In materia di figli nati fuori del matrimonio, il diritto al rimborso delle spese in favore del genitore che ha provveduto al mantenimento del figlio fin dalla nascita, ancorché trovi titolo nell'obbligazione legale di mantenimento imputabile anche all'altro genitore, la cui paternità (o maternità) sia stata successivamente dichiarata, ha natura in senso lato indennitaria, essendo diretto a ristorare colui che ha effettuato il riconoscimento dagli esborsi sostenuti, sicché il giudice di merito, ove l'importo non sia altrimenti quantificabile nel suo preciso ammontare, può utilizzare il criterio equitativo, tenendo conto delle molteplici e variabili esigenze del figlio (soddisfatte o da soddisfare), legate allo sviluppo e alla formazione di studio e professionale, restando comunque indiscutibili le spese di sostentamento, sin dalla nascita, in base ad elementari canoni di comune esperienza.

Nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio, anche se maggiorenne e non autosufficiente, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto. (Principio affermato in un caso di accertamento giudiziale della paternità, nel quale la sentenza di merito aveva dato conto della sola situazione reddituale del padre e degli esborsi mensili sullo stesso gravanti, oltreché della condizione di studentessa universitaria della figlia, non autonoma economicamente, senza però indagare sulle risorse patrimoniali e reddituali della madre)

Cass. civ. n. 3769/2023

La cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti dev'essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, da parte dell'avente diritto, dal momento del raggiungimento della maggiore età.

Cass. civ. n. 34986/2022

In tema di filiazione, la violazione dell'obbligo del genitore di concorrere all'educazione ed al mantenimento dei figli, ai sensi degli artt. 147 e 148 c.c., costituisce il fondamento della responsabilità aquiliana da illecito endofamiliare, risarcibile equitativamente, attraverso il rinvio, in via analogica e con l'integrazione dei necessari correttivi, alle tabelle per il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale in uso nel distretto.

Cass. civ. n. 32727/2022

La cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto. Detta valutazione non può prescindere dal pregiudiziale accertamento circa l'assolvimento, da parte del genitore gravato, dell'obbligo di mantenimento.

La cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché alla complessiva condotta personale tenuta da parte dell'avente diritto. Tale valutazione non può però prescindere dal pregiudiziale accertamento circa l'assolvimento, da parte del genitore gravato, dell'obbligo del mantenimento, in quanto l'adempimento di tale dovere costituisce la condizione imprescindibile per lo sviluppo personale e professionale del figlio maggiorenne.

Cass. civ. n. 30411/2022

Il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ., obbliga i coniugi secondo i parametri previsti nel nuovo testo dell'art. 155 cod. civ., come sostituito dall'art. 1 della L. 8 febbraio 2006, n. 54, il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti. Ne consegue la legittimità della statuizione che, decidendo in ordine alle spese di mantenimento del minore da parte del padre e dei nonni, abbia correttamente ritenuto che questi ultimi sono soggetti diversi dal padre che, spontaneamente e senza alcun obbligo, si fanno carico delle spese del minore nel tempo in cui lo stesso si trova presso la loro abitazione e, conseguentemente, abbia stabilito che non fosse possibile revocare o ridurre l'assegno a carico del padre in considerazione del tempo trascorso presso i nonni paterni.

Cass. civ. n. 29264/2022

Nel caso in cui il figlio di genitori divorziati abbia ampiamente superato la maggiore età e non abbia reperito una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, egli non può soddisfare l'esigenza a una vita dignitosa, alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, mediante l'attuazione mera dell'obbligo di mantenimento del genitore, quasi che questo sia destinato ad andare avanti per sempre, dovendo invece primariamente far fronte al suo stato attraverso i diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito, restando in ogni caso ferma solo l'obbligazione alimentare, da azionarsi nell'ambito familiare per supplire a ogni più essenziale esigenza di vita dell'individuo bisognoso.

Il figlio di genitori divorziati, che abbia ampiamente superato la maggiore età, e non abbia reperito, pur spendendo il conseguito titolo professionale sul mercato del lavoro, una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non può soddisfare l'esigenza ad una vita dignitosa, alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, mediante l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore, bensì attraverso i diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito, ferma restando l'obbligazione alimentare da azionarsi nell'ambito familiare per supplire ad ogni più essenziale esigenza di vita dell'individuo bisognoso.(Nella specie, la S.C. ha ritenuto insussistenti i presupposti per la persistenza del diritto all'assegno di mantenimento da parte di una figlia, ormai trentenne, convivente con uno dei genitori, evidenziando come l'età della stessa e la sua condizione di madre non economicamente autonoma avrebbero dovuto, responsabilmente, portarla a far ricorso a strumenti di sostegno sociale).

Cass. civ. n. 23132/2022

L'obbligo di mantenere i figli non viene meno con carattere di automaticità quando costoro abbiano raggiunto la maggiore età, essendo destinato a protrarsi ove i figli, senza colpa, siano ancora dipendenti dai genitori; di conseguenza, il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri – con conseguente onere probatorio a suo carico – di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni.

Cass. civ. n. 18862/2022

La prestazione di assistenza di tipo coniugale da parte del convivente more uxorio di uno dei coniugi può assumere rilievo soltanto ai fini della valutazione delle condizioni economiche del beneficiario, ma non può incidere sull'obbligo dell'altro coniuge di provvedere al mantenimento dei figli che, in base al disposto dello art. 147 c.c., grava esclusivamente su ciascuno dei genitori, indipendentemente dall'eventuale apporto di terzi legati ai genitori da rapporti parentali o affettivi, avente carattere necessariamente precario e comunque privo di tutela giuridica.

La prestazione di assistenza di tipo coniugale da parte del convivente more uxorio di uno dei coniugi può assumere rilievo soltanto ai fini della valutazione delle condizioni economiche del beneficiario, che costituiscono uno dei parametri di riferimento per il riconoscimento e la liquidazione dell'assegno di mantenimento in suo favore, ma non può incidere sull'obbligo dell'altro coniuge di provvedere al mantenimento dei figli, che in base al disposto dello art. 147 c.c., grava esclusivamente su ciascuno dei genitori.

Cass. civ. n. 16916/2022

In materia di figli nati fuori del matrimonio, il diritto al rimborso delle spese in favore del genitore che ha provveduto al mantenimento del figlio fin dalla nascita, ancorché trovi titolo nell'obbligazione legale di mantenimento imputabile anche all'altro genitore, la cui paternità (o maternità) sia stata successivamente dichiarata, ha natura in senso lato indennitaria, essendo diretto a ristorare colui che ha effettuato il riconoscimento dagli esborsi sostenuti, sicché il giudice di merito, ove l'importo non sia altrimenti quantificabile nel suo preciso ammontare, può utilizzare il criterio equitativo, tenendo conto delle molteplici e variabili esigenze del figlio (soddisfatte o da soddisfare), legate allo sviluppo e alla formazione di studio e professionale, restando comunque indiscutibili le spese di sostentamento, sin dalla nascita, in base ad elementari canoni di comune esperienza.

Cass. civ. n. 15148/2022

L'obbligo del genitore naturale di concorrere al mantenimento del figlio sorge al momento della sua nascita, anche se la procreazione sia stata successivamente accertata con sentenza, producendo la sentenza dichiarativa della filiazione naturale gli effetti del riconoscimento e comportando per il genitore, ai sensi dell'art. 261 cod. civ., tutti i doveri propri della procreazione legittima, incluso quello del mantenimento ai sensi dell'art. 148 cod. civ. Tale obbligazione trova la sua ragione giustificatrice nello status di genitore, la cui efficacia retroattiva è datata appunto al momento della nascita del figlio, per cui l'obbligo dei genitori di mantenere i figli sussiste per il solo fatto di averli generati e prescinde da qualsiasi domanda giudiziale.

In tema di filiazione, l'obbligo del genitore di concorrere all'educazione ed al mantenimento dei figli, ai sensi degli artt. 147 e 148 c.c., sorge al momento della procreazione, anche qualora questa sia stata accertata successivamente con la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, così determinandosi un automatismo tra responsabilità genitoriale e procreazione, che costituisce il fondamento della responsabilità aquiliana da illecito endofamiliare, nell'ipotesi in cui alla procreazione non segua il riconoscimento e l'assolvimento degli obblighi conseguenti allo "status" di genitore.

Cass. civ. n. 6799/2022

Non è configurabile a carico del coniuge affidatario un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l'altro in ordine alla determinazione delle spese straordinarie, trattandosi di decisione "di maggiore interesse" per il figlio e sussistendo, pertanto, a carico del coniuge non affidatario, un obbligo di rimborso qualora non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso.

Cass. civ. n. 1642/2022

L'assegnazione dell'ex casa coniugale in preferenza al genitore affidatario o collocatario del figlio minore o maggiorenne, non ancora autosufficiente, è prevista dalla legge e risponde alla finalità di tutelare il diritto dei figli a permanere nel loro habitat domestico. Detta assegnazione non può valere, pertanto, a soddisfare in via diretta l'obbligo di contribuzione al mantenimento che grava sull'altro genitore, comproprietario dell'immobile, non essendo, l'assegnazione, effetto di una concessione di quest'ultimo, che pur comproprietario del bene, nulla richieda quale corrispettivo del godimento dell'immobile, ma della legge, all'esito di una ponderazione dei primari interessi in gioco.

Cass. civ. n. 40282/2021

In tema di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne da parte del genitore separato non convivente, lo svolgimento di un'attività retribuita, ancorché prestata in esecuzione di contratto di lavoro a tempo determinato, può costituire un elemento rappresentativo della capacità del figlio di procurarsi un'adeguata fonte di reddito, e quindi della raggiunta autosufficienza economica, che esclude la reviviscenza dell'obbligo di mantenimento da parte del genitore a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, fermo restando che non ogni attività lavorativa a tempo determinato è idonea a dimostrare il raggiungimento della menzionata autosufficienza economica, che può essere esclusa dalla breve durata del rapporto o dalla ridotta misura della retribuzione.

Cass. civ. n. 38366/2021

Il figlio di genitori divorziati, che abbia ampiamente superato la maggiore età, e non abbia reperito, pur spendendo il conseguito titolo professionale sul mercato del lavoro, una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non può soddisfare l'esigenza ad una vita dignitosa, alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, mediante l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore, bensì attraverso i diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito, ferma restando l'obbligazione alimentare da azionarsi nell'ambito familiare per supplire ad ogni più essenziale esigenza di vita dell'individuo bisognoso.

In materia di mantenimento del figlio maggiorenne e non autosufficiente, i presupposti su cui si fonda l'esclusione del relativo diritto, oggetto di accertamento da parte del giudice del merito e della cui prova è gravato il genitore che si oppone alla domanda, sono integrati: dall'età del figlio, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età progressivamente più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento; dall'effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica del figlio e dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro.

Cass. civ. n. 34100/2021

In materia di rimborso delle spese c.d. straordinarie sostenute dai genitori per il mantenimento del figlio, devono intendersi spese "straordinarie" quelle che, per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita dei figli, cosicché la loro inclusione in via forfettaria nell'ammontare dell'assegno, posto a carico di uno dei genitori, può rivelarsi in contrasto con il principio di proporzionalità sancito dall'art. 155 c.c. e con quello dell'adeguatezza del mantenimento, nonché recare grave nocumento alla prole.

In tema di mantenimento da parte del genitore separato o divorziato del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l'altro genitore, il genitore obbligato, in mancanza della corrispondente domanda del figlio, non può pretendere di assolvere la propria prestazione direttamente nei confronti di quest'ultimo, e non nei confronti del genitore istante, poiché, sebbene quest'ultimo e il figlio, in quanto titolari di diritti autonomi e concorrenti, siano entrambi legittimati a percepire il menzionato assegno, tuttavia la decisione non può sottrarsi al principio della domanda.

Cass. civ. n. 4224/2021

La decisione del giudice relativa al contributo dovuto dal genitore non affidatario o collocatario per il mantenimento del figlio non ha effetti costitutivi, bensì meramente dichiarativi di un obbligo che è direttamente connesso allo "status" genitoriale e il diritto alla corresponsione del contributo sussiste finché non intervenga la modifica di tale provvedimento, sicché rimane ininfluente il momento in cui sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'obbligo, decorrendo gli effetti della decisione di revisione sempre dalla data della domanda di modificazione.

Cass. civ. n. 3835/2021

In materia di rimborso delle spese c.d. straordinarie sostenute dai genitori per il mantenimento del figlio, occorre in via sostanziale distinguere tra: a) gli esborsi che sono destinati ai suoi bisogni ordinari e che, certi nel loro costante e prevedibile ripetersi, integrano l'assegno di mantenimento e possono essere azionati in forza del titolo originario di condanna adottato in sede di divorzio; b) le spese che, imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare, in grado di recidere ogni legame con i caratteri di ordinarietà dell'assegno di contributo al mantenimento, richiedono, per la loro azionabilità l'esercizio di un'autonoma azione di accertamento.

Cass. civ. n. 303/2021

A seguito della separazione personale dei coniugi, nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio minore, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla consideratone delle esigenze attuali del figlio ed al tenore di vita da lui goduto.

Cass. civ. n. 29977/2020

In materia di separazione dei coniugi, la legittimazione "iure proprio" del genitore a richiedere l'aumento dell'assegno di mantenimento del figlio maggiorenne non ancora autosufficiente economicamente, che non abbia formulato autonoma richiesta giudiziale, sussiste quand'anche costui si allontani per motivi di studio dalla casa genitoriale, qualora detto luogo rimanga in concreto un punto di riferimento stabile al quale fare sistematico ritorno e sempre che il genitore anzidetto sia quello che, pur in assenza di coabitazione abituale o prevalente, provveda materialmente alle esigenze del figlio, anticipando ogni esborso necessario per il suo sostentamento presso la sede di studio.

Cass. civ. n. 25857/2020

Il credito vantato da un genitore per il contributo, da parte dell'altro (nella specie, ex convivente "more uxorio"), al mantenimento del figlio minore regolarmente riconosciuto è da ritenersi insorto non oltre il momento della proposizione della relativa domanda; ne consegue che, ai fini dell'azione revocatoria ordinaria avente ad oggetto un'alienazione immobiliare posta in essere dopo la proposizione di una tale domanda, quel credito va qualificato come insorto anteriormente all'alienazione ed è allora sufficiente ad integrare l'elemento soggettivo della revocatoria, esperita contro il genitore inadempiente alienante, che il terzo acquirente sia stato consapevole del pregiudizio delle ragioni creditorie, non occorrendo invece la prova della "participatio fraudis" e cioè della conoscenza, da parte di quest'ultimo, della dolosa preordinazione dell'alienazione ad opera del disponente rispetto al credito.

Cass. civ. n. 21752/2020

L'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento del figlio (artt. 147 e 148 c.c.) non cessa col raggiungimento della maggiore da parte di questi, bensì perdura fino a quando il genitore interessato alla declaratoria della cessazione dell'obbligo in parola, non fornisca la prova che il figlio abbia raggiunto l'indipendenza economica, o che il mancato svolgimento di un'attività economica dipende da un atteggiamento di inerzia o di rifiuto ingiustificato del medesimo. Per l'effetto, la cessazione dell'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne non autosufficiente deve fondarsi su un accertamento che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione, ma anche alla complessiva condotta personale tenuta dal figlio stesso.

Cass. civ. n. 17183/2020

Il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni.

Cass. civ. n. 32529/2018

L'obbligo di mantenere il figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma si protrae, qualora questi, senza sua colpa, divenuto maggiorenne, sia tuttavia ancora dipendente dai genitori. In tale ipotesi, il coniuge separato o divorziato, già affidatario è legittimato, "iure proprio" (ed in via concorrente con la diversa legittimazione del figlio, che trova fondamento nella titolarità, in capo a quest'ultimo, del diritto al mantenimento), ad ottenere dall'altro coniuge un contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne. Pertanto, non potendosi ravvisare nel caso in esame una ipotesi di solidarietà attiva (che, a differenza di quella passiva, non si presume), in assenza di un titolo, come di una disposizione normativa che lo consentano, la eventuale rinuncia del figlio al mantenimento, anche a prescindere dalla sua invalidità, dovuta alla indisponibilità del relativo diritto, che può essere disconosciuto solo in sede di procedura ex art. 710 c.p.c., non potrebbe in nessun caso spiegare effetto sulla posizione giuridico - soggettiva del genitore affidatario quale autonomo destinatario dell'assegno. (Rigetta, CORTE D'APPELLO POTENZA, 24/07/2015)

Cass. civ. n. 5088/2018

La cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, da parte dell'avente diritto, dal momento del raggiungimento della maggiore età.

Cass. civ. n. 12952/2016

La cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, da parte dell'avente diritto, dal momento del raggiungimento della maggiore età.

Cass. civ. n. 18076/2014

Ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, ovvero del diritto all'assegnazione della casa coniugale, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo o l'assegnazione dell'immobile, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto ingiustificata l'assegnazione della casa coniugale, di proprietà del marito, alla moglie sul mero presupposto, pur inserito in un contesto di crisi economica e sociale, dello stato di disoccupazione dei loro due figli, entrambi ultraquarantenni).

Cass. civ. n. 26205/2013

L'obbligo dei genitori di educare e mantenere i figli (artt. 147 e 148 cod. civ.) è eziologicamente connesso esclusivamente alla procreazione, prescindendo dalla dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, così determinandosi un automatismo tra responsabilità genitoriale e procreazione, che costituisce il fondamento della responsabilità aquiliana da illecito endofamiliare, nell'ipotesi in cui alla procreazione non segua il riconoscimento e l'assolvimento degli obblighi conseguenti alla condizione di genitore. Il presupposto di tale responsabilità e del conseguente diritto del figlio al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali è costituito dalla consapevolezza del concepimento, che non si identifica con la certezza assoluta derivante esclusivamente dalla prova ematologica, ma si compone di una serie di indizi univoci, quali, nella specie, la indiscussa consumazione di rapporti sessuali non protetti all'epoca del concepimento.

Cass. civ. n. 5652/2012

L'obbligo dei genitori di mantenere i figli (artt. 147 e 148 c.c.) sussiste per il solo fatto di averli generati e prescinde da qualsivoglia domanda, sicché nell'ipotesi in cui, al momento della nascita, il figlio sia riconosciuto da uno solo dei genitori, tenuto perciò a provvedere per intero al suo mantenimento, non viene meno l'obbligo dell'altro per il periodo anteriore alla dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale, essendo sorto sin dalla nascita il diritto del figlio naturale ad essere mantenuto, istruito ed educato nei confronti di entrambi i genitori.

Cass. civ. n. 19589/2011

L'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli, secondo le regole degli artt. 147 e 148 c.c., non cessa, "ipso facto", con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura, immutato, finché il genitore interessato alla declaratoria della cessazione dell'obbligo stesso non dia la prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di un'attività economica dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato dello stesso.

Cass. civ. n. 1830/2011

In tema di obbligo del genitore separato di concorrere al mantenimento del figlio - che non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimo ma perdura finché il genitore interessato non dia prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero è stato posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta -, il raggiungimento dell'indipendenza economica da parte del figlio non è dimostrato né dal mero conseguimento di un titolo di studio universitario né dalla mera celebrazione di un matrimonio cui non consegua la costituzione di una nuova entità familiare autonoma e finanziariamente indipendente (nella specie, essendo anche il coniuge non autosufficiente).

Cass. civ. n. 22909/2010

Il provvedimento del Tribunale per i minorenni di sospensione dalla potestà non esonera i genitori adottivi dagli oneri economici, derivanti dall'obbligo di mantenimento del minore su di esso gravante, cui sono tenuti in forza del combinato disposto dell'art. 147 c.c. e dell'art. 48 della legge 4 maggio 1983, n. 184 a prescindere dall'esercizio della potestà, tant'è che tale obbligo permane, a talune condizioni, anche in caso di raggiungimento della maggiore età del figlio. Ne consegue che in caso di allontanamento del minore adottato dal nucleo familiare e di suo collocamento in una casa famiglia, le spese di ricovero rimangono a carico dei genitori adottivi, nei cui confronti il Comune, che le abbia anticipate, può rivalersi, salvo che essi alleghino e dimostrino lo stato d'indigenza.

Cass. civ. n. 20509/2010

L'obbligo di mantenimento dei figli minori ex art. 148 c.c. spetta primariamente e integralmente ai loro genitori sicché, se uno dei due non possa o non voglia adempiere al proprio dovere, l'altro, nel preminente interesse dei figli, deve far fronte per intero alle loro esigenze con tutte le sue sostanze patrimoniali e sfruttando tutta la propria capacità di lavoro, salva la possibilità di convenire in giudizio l'inadempiente per ottenere un contributo proporzionale alle condizioni economiche globali di costui; pertanto l'obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli - che investe contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori - va inteso non solo nel senso che l'obbligazione degli ascendenti è subordinata e, quindi, sussidiaria rispetto a quella, primaria, dei genitori, ma anche nel senso che agli ascendenti non ci si possa rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo al mantenimento dei figli, se l'altro genitore è in grado di mantenerli; così come il diritto agli alimenti ex art. 433 c.c., legato alla prova dello stato di bisogno e dell'impossibilità di reperire attività lavorativa, sorge solo qualora i genitori non siano in grado di adempiere al loro diretto e personale obbligo.

Cass. civ. n. 16612/2010

Il figlio maggiorenne che agisce per il riconoscimento del diritto al mantenimento nei confronti di uno dei genitori deve allegare il fatto costitutivo della propria mancanza di indipendenza economica trattandosi di una condizione legittimamente l'azione promossa.

Cass. civ. n. 8221/2006

In tema di obbligo del genitore di concorrere al mantenimento del figlio — che non cessa ipso facto con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimo, ma perdura, immutato, finché il genitore interessato alla declaratoria della cessazione dell'obbligo stesso non dia la prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero è stato posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua (discutibile) scelta — , il giudice di merito non può prefissare un termine a tale obbligo di mantenimento, atteso che il limite di persistenza dello stesso va determinato, non sulla base di un termine astratto (ancorché desunto, come nel caso, dalla media della durata degli studi in una determinata facoltà e dalla normalità del tempo mediamente occorrente ad un giovane laureato, in una data realtà economica, affinché questo possa trovare impiego), bensì sulla base (soltanto) del fatto che il figlio, malgrado i genitori gli abbiano assicurato le condizioni necessarie (e sufficienti) per concludere gli studi intrapresi e conseguire il titolo indispensabile ai fini dell'accesso alla professione auspicata, non abbia saputo trarne profitto, per inescusabile trascuratezza o per libera (ma discutibile) scelta delle opportunità offertegli, ovvero non sia stato in grado di raggiungere l'autosufficienza economica per propria colpa. (Nel caso di specie, il giudice di merito aveva stabilito che l'obbligo del padre di mantenimento della figlia, di ventiquattro anni e mezzo, frequentante la facoltà di biologia e con circa la metà degli esami sostenuti, sarebbe cessato «con il compimento da parte di questa del ventiseiesimo anno di età»).

Cass. civ. n. 12477/2004

Il mantenimento del figlio maggiorenne convivente è da escludere quando quest'ultimo, ancorché allo stato non autosufficiente economicamente, abbia in passato espletato attività lavorativa, così dimostrando il raggiungimento di un'adeguata capacità e determinando la cessazione del corrispondente obbligo di mantenimento da parte del genitore, atteso che non può avere rilievo il successivo abbandono dell'attività lavorativa da parte del figlio, trattandosi di una scelta che, se determina l'effetto di renderlo privo di sostentamento economico, non può far risorgere un obbligo di mantenimento i cui presupposti erano già venuti meno, ferma restando invece l'obbligazione alimentare, fondata su presupposti affatto diversi e azionabile direttamente dal figlio e non già dal genitore convivente.

Cass. civ. n. 15481/2003

L'obbligo dei genitori di mantenere la prole sussiste per il solo fatto di averla generata e prescinde da ogni situazione del giudice al riguardo. Pertanto, qualora il genitore affidatario del figlio minore consenta che il medesimo vada a vivere con l'altro genitore, è tenuto a concorrere al suo mantenimento anche prima ed indipendentemente da un provvedimento di modifica delle condizioni della separazione o del divorzio, potendo agire l'altro genitore, in caso d'inosservanza dell'obbligo, per l'attribuzione di un assegno a partire dalla data della domanda, e per il rimborso di quanto dovuto dall'onerato per il periodo precedente, tenendo al riguardo presente che a differenza del primo provvedimento, che mirando a tutelare il minore può essere adottato anche d'ufficio dal giudice, il secondo attiene alla definizione dei rapporti fra debitori solidali, e presuppone, perciò, la formulazione di una specifica richiesta da parte dell'avente diritto.

Cass. civ. n. 12021/2002

L'obbligo imposto dall'art. 147 c.c. ad entrambi i coniugi di mantenere, istruire ed educare la prole si riverbera nei rapporti esterni, con la conseguenza che, in ipotesi di obbligazioni derivanti dal soddisfacimento di esigenze primarie della famiglia, quali in particolare la cura della salute (nella specie: prestazioni sanitarie erogate da una struttura sanitaria al figlio minorenne) deve riconoscersi il potere dell'uno e dell'altro coniuge di fronte ai terzi, in virtù di una mandato tacito, di compiere gli atti occorrenti e di assumere le correlative obbligazioni con effetti vincolanti per entrambi, in deroga al principio secondo cui soltanto il coniuge che ha personalmente stipulato l'obbligazione risponde del debito contratto.

Cass. civ. n. 4616/1998

Anche in caso di separazione personale tra coniugi, l'obbligo dei genitori di concorrere tra loro, secondo le regole di cui all'art. 148 c.c., al mantenimento dei figli non cessa automaticamente con il raggiungimento, da parte di questi, della maggiore età, ma persiste finché il figlio stesso non abbia raggiunto l'indipendenza economica (o sia stato avviato ad attività lavorativa con concreta prospettiva di indipendenza economica), ovvero finché non sia provato che, posto nelle concrete condizioni per poter addivenire alla autosufficienza economica, egli non ne abbia, poi, tratto profitto per sua colpa. Non può ritenersi, peraltro, idonea ad esonerare il genitore non convivente dall'obbligo di mantenimento la profferta di una qualsiasi occasione di lavoro eventualmente rifiutata dal figlio, dovendo essa risultare, per converso, del tutto idonea rispetto alle concrete e ragionevoli aspettative del giovane, sì da far ritenere il suo eventuale rifiuto privo di qualsivoglia, accettabile giustificazione (principio affermato dalla S.C. in relazione al rifiuto — ritenuto, nella specie, legittimo, contrariamente a quanto stabilito dal giudice di merito — opposto dal figlio ventenne di genitori separati ad un'offerta d'ingaggio per un anno, e per la somma di ottocentomila lire mensili più vitto ed alloggio, ricevuto da una società di pallacanestro. La corte di legittimità, nel cassare la sentenza, ha, ancora, osservato che, in essa, mancava ogni valutazione tanto in ordine alla precarietà dell'offerta quanto alla ragionevolezza delle aspirazioni del giovane, che vi aveva rinunciato per non sacrificare l'anno scolastico — V liceo scientifico — da lui frequentato).

Cass. civ. n. 8383/1996

Il genitore, il quale contesti la sussistenza del proprio obbligo di mantenimento nei confronti dei figli maggiorenni che non svolgano attività lavorativa retribuita, è tenuto a fornire la prova che ciò dipenda da una condotta colpevole del figlio che persista in un atteggiamento di inerzia nella ricerca di un lavoro compatibile con le sue attitudini, rifiuti le occasioni che gli vengano offerte o abbandoni senza valide giustificazioni il posto di lavoro da esso occupato (nella specie è stato ritenuto giustificato l'abbandono volontario del lavoro nell'azienda paterna da parte del figlio, cui veniva corrisposta una retribuzione effettiva inferiore alla retribuzione sindacale indicata sulla busta paga).

Cass. civ. n. 3570/1987

L'obbligo di mantenere il figlio, posto a carico del genitore dall'art. 147 c.c. non cessa con la maggiore età, ma si protrae fino a che il figlio medesimo sia in grado di provvedere alle proprie esigenze, oppure versi in colpa per non essersi messo in condizione o per essersi rifiutato di procurarsi un proprio reddito mediante l'esercizio di un'attività lavorativa. Pertanto, al fine di sottrarsi all'obbligo di mantenimento, il genitore non può limitarsi ad invocare la maggiore età del figlio, ma deve provare che quest'ultimo è in grado di mantenersi o, in caso contrario, che è responsabile della detta situazione. Per contro, nel caso di divorzio dei genitori, per il figlio convivente e mantenuto da uno di essi, è lo stesso che voglia ottenere il contributo dell'altro genitore a dover provare il persistente bisogno di mantenimento del figlio.

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