(massima n. 1)
L'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento del figlio (artt. 147 e 148 c.c.) non cessa col raggiungimento della maggiore da parte di questi, bensģ perdura fino a quando il genitore interessato alla declaratoria della cessazione dell'obbligo in parola, non fornisca la prova che il figlio abbia raggiunto l'indipendenza economica, o che il mancato svolgimento di un'attivitą economica dipende da un atteggiamento di inerzia o di rifiuto ingiustificato del medesimo. Per l'effetto, la cessazione dell'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne non autosufficiente deve fondarsi su un accertamento che abbia riguardo all'etą, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione, ma anche alla complessiva condotta personale tenuta dal figlio stesso.