Cass. civ. n. 3780/2023
La "vis attractiva" del tribunale ordinario rispetto alla competenza del tribunale per i minorenni opera, ai sensi dell'art. 38 disp.att. c.c., a condizione che, nel momento in cui perviene al medesimo tribunale ordinario una richiesta di adozione dei provvedimenti ex art. 330 o 333 c.c., il giudizio di separazione, divorzio o ex art. 316 c.c. non sia già definitivamente concluso, nel qual caso resta ferma la competenza del tribunale per i minorenni.
Cass. civ. n. 2829/2023
In tema di procedimenti per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, l'emersione nel giudizio di reclamo di comportamenti dei genitori pregiudizievoli al figlio, rilevanti ex art. 333 c.c., pone in capo al giudice il dovere di nominare un curatore speciale al minore, in ragione del sopravvenuto conflitto di interessi con i genitori, la cui inottemperanza determina la nullità del giudizio di impugnazione e, in sede di legittimità, la cassazione con rinvio alla Corte d'appello, dovendo escludersi il rinvio al primo giudice, perché contrario al principio fondamentale della ragionevole durata del processo (espresso dall'art. 111, comma 2, Cost. e dall'art. 6 CEDU), di particolare rilievo per i procedimenti riguardanti i minori, e comunque precluso dalla natura tassativa delle ipotesi di cui agli artt. 353, 354 e 383, comma 3, c.p.c. (Nell'affermare il principio, la S.C. ha ritenuto la nullità del solo giudizio di reclamo, ove la gravità delle condotte genitoriali, emerse all'esito di più approfondite indagini peritali, avevano indotto il giudice ad attribuire ai servizi sociali già nominati la responsabilità esclusiva di tutte le decisioni riguardanti il figlio e delle modalità di frequentazione con il genitore non convivente, senza prima procedere alla nomina di un curatore speciale).
Cass. civ. n. 7734/2022
In tema di procedimenti instaurati per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, l'ampliamento in sede di reclamo del "thema decidendum" a comportamenti dei genitori pregiudizievoli al minore, rilevanti ex art. 333 c.p.c., comporta per il giudice, oltre al dovere di sollecitare il contraddittorio sul nuovo oggetto di indagine ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.c., anche quello di nominare un curatore speciale al figlio per il sopravvenuto conflitto di interessi con i genitori, la cui inottemperanza determina la nullità del giudizio di impugnazione e, in sede di legittimità, la cassazione con rinvio alla Corte d'appello, dovendo escludersi il rinvio al primo giudice, perché contrario al principio fondamentale della ragionevole durata del processo (espresso dall'art. 111, comma 2, Cost. e dall'art. 6 CEDU), di particolare rilievo per i procedimenti riguardanti i minori, e comunque precluso dalla natura tassativa delle ipotesi di cui agli artt. 353, 354 e 383, comma 3, c.p.c., che non comprendono quelle in esame, ove le nullità attengono al solo giudizio di reclamo.
Cass. civ. n. 27553/2021
Ai fini della sospensione della responsabilità genitoriale ex art. 333 c.c. non occorre che la condotta del genitore abbia causato danno al figlio, poiché la norma mira ad evitare ogni possibile pregiudizio derivante dalla condotta (anche involontaria) del genitore, rilevando l'obiettiva attitudine di quest'ultima ad arrecare nocumento anche solo eventuale al minore, in presenza di una situazione di mero pericolo di danno.
Cass. civ. n. 28724/2020
E'inammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost. avverso i provvedimenti provvisori "de potestate" (nella specie: il decreto con il quale il tribunale autorizza i servizi sociali a sospendere gli incontri tra il genitore ed il figlio), trattandosi di provvedimenti privi dei caratteri della decisiorietà poiché sprovvisti di attitudine al giudicato "rebus sic stantibus" per la loro provvisorietà, nonchè della definitività, in quanto non sono emessi a conclusione di un procedimento e possono essere revocati, modificati o riformati dallo stesso giudice che li ha emessi anche in assenza di nuovi elementi sopravvenuti. (Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO TORINO, 14/01/2019).
Cass. civ. n. 1866/2019
Il conflitto di competenza tra il tribunale ordinario, adito per l'affidamento condiviso del minore, ed il tribunale per i minorenni, relativamente ai provvedimenti ex artt. 330 ss. c.c. richiesti dal P.M., dev'essere risolto secondo il criterio della prevenzione, atteso che l'art. 38 disp. att. c.c., nel testo sostituito dall'art. 3 della legge n. 219 del 2012, la cui "ratio" risiede nell'evidente interrelazione tra i due giudizi, limita la "vis attractiva" del tribunale ordinario, anche per i detti provvedimenti, all'ipotesi in cui il procedimento dinanzi a questo sia stato instaurato per primo e si svolga tra le stesse parti dell'altro, in tal modo implicitamente escludendo l'ipotesi in cui il procedimento dinanzi al tribunale per i minorenni sia stato instaurato anteriormente, riservata in ogni caso al giudice minorile la pronuncia sulla decadenza dalla potestà genitoriale. (Nella specie, la S.C. ha affermato la competenza del tribunale ordinario, adito per primo, anche per i provvedimenti ex artt. 333 e 336 richiesti dal P.M., ritenendo ininfluente sia la mera diversità dell'oggetto delle domande, aventi l'obiettivo comune dell'assunzione delle determinazioni più opportune nell'interesse del minore, sia la formale diversità della posizione processuale del P.M., comunque parte necessaria nel procedimento pendente dinanzi al tribunale ordinario). (Regola competenza).
Cass. civ. n. 28998/2018
Il decreto emesso dalla corte d'appello in sede di reclamo avverso un provvedimento del tribunale, che, nell'ambito del conflitto genitoriale, dispone l'affidamento del minore nato fuori dal matrimonio ai servizi sociali, è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. poiché, già nel vigore della l. n. 54 del 2006, ed a maggior ragione dopo l'entrata in vigore del d. lgs. n. 154 del 2013,che ha abolito ogni distinzione tra figli nati da genitori non coniugati e figli nati dal matrimonio, al predetto decreto vanno riconosciuti i requisiti della decisorietà, poiché risolve contrapposte pretese di diritto soggettivo, e di definitività, perché ha un'efficacia assimilabile, "rebus sic stantibus" a quella del giudicato, non rilevando, a sostegno della tesi contraria, che si tratti di un provvedimento di affidamento ai servizi sociali, atteso che ciò non determina alcuna modificazione della qualificazione giuridica del provvedimento. (Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 09/10/2017).
Cass. civ. n. 31902/2018
La decisione con la quale l'autorità giudiziaria dispone l'affidamento del minore ai servizi sociali rientra nei provvedimenti convenienti per l'interesse del minore, di cui all'art. 333 c.c., in quanto diretta a superare la condotta pregiudizievole di uno o di entrambi i genitori senza dar luogo alla pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale ex art. 330 c.c.; tale provvedimento ha natura di atto di giurisdizione non contenziosa e, anche quando non sia previsto un termine finale dell'affidamento, è privo del carattere della definitività, risultando sempre revocabile e reclamabile, secondo il disposto di cui all'art. 333, comma 2, c.c., come desumibile pure dalle previsioni generali di cui agli artt. 739 e 742 c.p.c. (La S.C. ha affermato il principio, rigettando la censura del ricorrente che lamentava il carattere definitivo e non temporaneo del provvedimento di affidamento del figlio minore ai servizi sociali, non essendo stato disposto un termine di cessazione degli effetti, precisando che la previsione di un termine finale dell'affidamento non risultava necessaria, poiché la decisione risulta suscettibile di essere riesaminata in qualsiasi momento).
Cass. civ. n. 17648/2007
La convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980, resa esecutiva con legge n. 64 del 1994, è diretta a proteggere il minore contro gli effetti nocivi derivanti da un suo trasferimento o mancato rientro illecito, con esclusivo riferimento alla situazione di mero fatto, sulla base della presunzione secondo la quale l'interesse del minore coincide con quello di non essere allontanato o di essere immediatamente ricondotto nel luogo in cui svolge la sua abituale vita quotidiana; non vìola. l'art. 16 della convenzione il provvedimento, emesso a protezione del minore
ex art. 333 od
ex art. 403 c.c. dall'autorità giudiziaria od amministrativa dello Stato richiesto, prima della conoscenza del trasferimento o del trattenimento illecito. (Nel caso di specie la S.C. ha confermato l'affidamento provvisorio di un minore all'Ausl affinché lo tenesse collocato presso il padre in Italia, disposto
ex artt. 333-336 c.c., in sede di verifica del provvedimento
ex art. 403 c.c., rilevando che l'atto amministrativo risultava emesso prima che fosse decorso il termine per il rientro del minore e, comunque, prima che l'autorità amministrativa avesse conoscenza dell'esistenza di un'ipotesi configurabile come trattenimento illecito, e che del pari tale conoscenza dilettava al P.M. ricorrente).
Cass. civ. n. 3529/2004
La litispendenza, che determina la competenza in base al criterio della prevenzione, sussiste solamente quando fra due o più cause vi sia, oltre all'identità dei soggetti, anche l'identità di
petitum e di
causa petendi di guisa che la stessa non è configurabile - stante la comunanza soggettiva soltanto parziale e la diversità oggettiva - tra il giudizio di separazione personale dei coniugi e il procedimento per la pronunzia di decadenza dalla potestà dei figli «ex art. 330 c.c. nonché per l'emanazione degli ulteriori provvedimenti di cui all'art. 333 c.c.: infatti quest'ultimo procedimento, da un lato, contempla espressamente il pubblico ministero tra i legittimati al relativo promovimento, e dall'altro, in ordine alla
causa petendi e al
petitum fa riferimento ad una condotta di uno o di entrambi i genitori necessariamente pregiudizievole al figlio (sia o non sia quest'ultima tale da dar luogo alla suindicata pronuncia di decadenza) ed ha ad oggetto l'emanazione degli anzidetti provvedimenti di cui agli artt. 330 e ss. c.c., laddove, nel giudizio di separazione personale, le (eventuali) statuizioni relative ai figli minorenni, di cui all'art. 155 c.c., si inseriscono nel quadro di una regolamentazione della vita familiare consequenziale all'allentamento del vincolo matrimoniale (onde vengono ad incidere soltanto sulle modalità di esercizio della potestà genitoriale e non postulano il pregiudizio o il pericolo di un pregiudizio per la prole medesima).