Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 10423 del 19 aprile 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

L'indennitą di accompagnamento riconosciuta al figlio portatore di inabilitą, in quanto costituente misura assistenziale pubblica diretta a pareggiare o quantomeno diminuire l'incidenza dei maggiori costi derivanti dalla patologia e non ad aumentare il reddito del percipiente, non costituisce risorsa economica valutabile per la determinazione dell'assegno di mantenimento in favore del genitore convivente, essendo questo diretto a fare fronte alle esigenze ordinarie e straordinarie del figlio secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia.

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