Cass. civ. n. 16561/2020
La proposizione cumulativa dell'azione di regresso, nell'ipotesi in cui, al momento della nascita, il figlio sia riconosciuto da uno solo dei genitori, persegue il semplice obiettivo di tutelare la parte più debole, che, avendo fatto il riconoscimento, è tenuta a provvedere per intero al mantenimento. Tuttavia, il mancato riconoscimento non determina il venir meno dell'obbligo dell'altro genitore per il periodo anteriore alla pronuncia di dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità naturale, essendo sorto sin dalla nascita il diritto del figlio naturale a essere mantenuto, istruito ed educato da entrambi i genitori.
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Il genitore, il quale ha operato il riconoscimento, ove abbia provveduto, da solo ed in modo integrale, al mantenimento del figlio, può ottenere che sia giudizialmente accertato il diritto al rimborso della quota spettante all'altro, tuttavia la facoltà di anticipare la tutela non rileva ai fini del computo del termine di prescrizione. E ciò in quanto, sebbene la facoltà di proporre la domanda nel medesimo giudizio di dichiarazione giudiziale di filiazione, per poter mettere in esecuzione il titolo risulta poi necessario il passaggio in giudicato della sentenza, la quale dichiara la paternità o la maternità.
Cass. civ. n. 14417/2016
La sentenza dichiarativa della filiazione naturale produce gli effetti del riconoscimento da cui conseguono tutti i doveri propri della procreazione legittima tra i quali l'obbligo di mantenimento. La relativa obbligazione si collega allo status genitoriale e assume decorrenza dalla nascita del figlio, con la conseguenza che l'altro genitore, il quale nel frattempo ha sostenuto l'onere di mantenimento anche per la porzione di pertinenza del figlio dichiarato giudizialmente, ha diritto di regresso per la corrispondente quota.
Cass. civ. n. 6365/2004
Nel quadro dell'art. 279 c.c. ed ai fini di far valere i diritti (al mantenimento, all'istruzione e all'educazione, ovvero agli alimenti) attribuiti al figlio naturale da tale norma, l'impossibilità di proporre l'azione, di cui all'art. 269 c.c., per la dichiarazione giudiziale di genitura naturale (impossibilità costituente, oltre all'accertamento del fatto procreativo, requisito per agire a tutela di quei diritti, e da intendersi non in senso assoluto) resta integrata anche qualora si tratti di impossibilità sopravvenuta, perchè derivante dall'omesso esperimento, nel termine di decadenza all'uopo fissato, dell'azione di disconoscimento del padre legittimo.
Cass. civ. n. 5633/1990
Nel quadro normativo delineato dall'art. 30 della Costituzione, dall'art. 279 c.c. e dalle convenzioni internazionali ratificate e rese esecutive in Italia, l'obbligo del genitore naturale di concorrere al mantenimento del figlio trova la sua fonte immediata nel fatto della procreazione, anche se accertato
incidenter tantum, e non nello
status formale di figlio naturale. Pertanto, non ha causa illecita per contrarietà a norme imperative o all'ordine pubblico, ma bensì è pienamente valido, in quanto informato alla detta normativa, il contratto con il quale un genitore naturale, ammettendo che un soggetto è stato da lui procreato, si obblighi a mantenerlo, in una misura convenzionalmente determinata, indipendentemente dal suo riconoscimento formale.
Cass. civ. n. 3641/1977
A norma dell'art. 232 della L. 19 maggio 1975, n. 151, la nuova disciplina in materia di dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale nonché il nuovo testo dell'art. 279 c.c., in materia di azione proposta dal figlio naturale per ottenere dai genitori il mantenimento o gli alimenti si applicano anche ai figli nati o concepiti prima dell'entrata in vigore della legge medesima. Pertanto, qualora tale legge sia sopravvenuta nella pendenza del giudizio di legittimità, la Corte di cassazione deve applicare, anche d'ufficio, la nuova disciplina, salvo che siano necessari accertamenti di fatto diversi da quelli compiuti dal giudice del merito.
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Quando la nuova disposizione dell'art. 279 c.c. sia sopravvenuta nel corso di un giudizio, nel quale l'azione di alimenti a favore del figlio minore non riconoscibile sia stata già ritenuta ammissibile per la ricorrenza di una delle tre rigorose ipotesi previste dalla precedente formulazione della citata norma, non è necessaria la previa autorizzazione del giudice a norma dell'art. 274 c.c., essendo superfluo il previo accertamento delle circostanze giustificative dell'esercizio dell'azione alimentare.