(massima n. 1)
Anche in caso di separazione personale tra coniugi, l'obbligo dei genitori di concorrere tra loro, secondo le regole di cui all'art. 148 c.c., al mantenimento dei figli non cessa automaticamente con il raggiungimento, da parte di questi, della maggiore età, ma persiste finché il figlio stesso non abbia raggiunto l'indipendenza economica (o sia stato avviato ad attività lavorativa con concreta prospettiva di indipendenza economica), ovvero finché non sia provato che, posto nelle concrete condizioni per poter addivenire alla autosufficienza economica, egli non ne abbia, poi, tratto profitto per sua colpa. Non può ritenersi, peraltro, idonea ad esonerare il genitore non convivente dall'obbligo di mantenimento la profferta di una qualsiasi occasione di lavoro eventualmente rifiutata dal figlio, dovendo essa risultare, per converso, del tutto idonea rispetto alle concrete e ragionevoli aspettative del giovane, sì da far ritenere il suo eventuale rifiuto privo di qualsivoglia, accettabile giustificazione (principio affermato dalla S.C. in relazione al rifiuto — ritenuto, nella specie, legittimo, contrariamente a quanto stabilito dal giudice di merito — opposto dal figlio ventenne di genitori separati ad un'offerta d'ingaggio per un anno, e per la somma di ottocentomila lire mensili più vitto ed alloggio, ricevuto da una società di pallacanestro. La corte di legittimità, nel cassare la sentenza, ha, ancora, osservato che, in essa, mancava ogni valutazione tanto in ordine alla precarietà dell'offerta quanto alla ragionevolezza delle aspirazioni del giovane, che vi aveva rinunciato per non sacrificare l'anno scolastico — V liceo scientifico — da lui frequentato).