(massima n. 1)
Il genitore, il quale contesti la sussistenza del proprio obbligo di mantenimento nei confronti dei figli maggiorenni che non svolgano attività lavorativa retribuita, è tenuto a fornire la prova che ciò dipenda da una condotta colpevole del figlio che persista in un atteggiamento di inerzia nella ricerca di un lavoro compatibile con le sue attitudini, rifiuti le occasioni che gli vengano offerte o abbandoni senza valide giustificazioni il posto di lavoro da esso occupato (nella specie è stato ritenuto giustificato l'abbandono volontario del lavoro nell'azienda paterna da parte del figlio, cui veniva corrisposta una retribuzione effettiva inferiore alla retribuzione sindacale indicata sulla busta paga).