(massima n. 1)
In tema di obbligo del genitore di concorrere al mantenimento del figlio — che non cessa ipso facto con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimo, ma perdura, immutato, finché il genitore interessato alla declaratoria della cessazione dell'obbligo stesso non dia la prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero è stato posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua (discutibile) scelta — , il giudice di merito non può prefissare un termine a tale obbligo di mantenimento, atteso che il limite di persistenza dello stesso va determinato, non sulla base di un termine astratto (ancorché desunto, come nel caso, dalla media della durata degli studi in una determinata facoltà e dalla normalità del tempo mediamente occorrente ad un giovane laureato, in una data realtà economica, affinché questo possa trovare impiego), bensì sulla base (soltanto) del fatto che il figlio, malgrado i genitori gli abbiano assicurato le condizioni necessarie (e sufficienti) per concludere gli studi intrapresi e conseguire il titolo indispensabile ai fini dell'accesso alla professione auspicata, non abbia saputo trarne profitto, per inescusabile trascuratezza o per libera (ma discutibile) scelta delle opportunità offertegli, ovvero non sia stato in grado di raggiungere l'autosufficienza economica per propria colpa. (Nel caso di specie, il giudice di merito aveva stabilito che l'obbligo del padre di mantenimento della figlia, di ventiquattro anni e mezzo, frequentante la facoltà di biologia e con circa la metà degli esami sostenuti, sarebbe cessato «con il compimento da parte di questa del ventiseiesimo anno di età»).