Non appena trascorsi i tre giorni di cui all'
art. 99 del c.c., ed in assenza delle opposizioni di cui all'
art. 103 del c.c., l'ufficiale di stato civile potrà procedere alla celebrazione, ricevendo le dichiarazioni degli sposi e dichiarando che essi sono uniti in
matrimonio; l'ufficiale esprime così la propria funzione certificativa pubblica, e l'atto che viene compiuto è legittimo, a contenuto obbligato, formale e privo di condizioni o termini.
La fondamentale lettura degli articoli indicati (concernenti i diritti e doveri reciproci dei coniugi, l'
indirizzo della vita familiare e la
residenza, ed i doveri di ambedue i coniugi verso i
figli), che dovrà risultare dall'
atto di matrimonio, serve a rendere edotti i nubendi degli effetti giuridici scaturenti dalla celebrazione. L'omessa lettura degli articoli citati, come l'eventuale assenza dei testimoni, non determinerebbero l'
invalidità del matrimonio, bensì la mera applicazione delle sanzioni previste dagli
art. 137 del c.c. e
138 a carico dell'
ufficiale dello stato civile.
La dichiarazione dell'ufficiale di stato civile ha un valore meramente ricognitivo, limitandosi lo stesso a ricevere le volontà dei nubendi e cristallizzarle in un atto a forma vincolata. Tale tesi negoziale nega l'efficacia costitutiva dell'attività dell'ufficiale di stato civile, per il prodursi degli effetti giuridici tipici.
Il
matrimonio è perfetto con la dichiarazione dell'ufficiale di stato civile, che segue le dichiarazioni personali rese dai nubendi. I casi particolari riguardano la possibilità di prestare il consenso per
procura, di cui all'
art. 111 del c.c., ossia con un consenso autorizzato mediante conferimento ad un mero portavoce della volontà che resta personalissima; altre ipotesi riguardano la mancata conoscenza da parte di uno sposo della lingua italiana, o del fatto che esso sia sordo, muto o impedito a comunicare, per cui interverrà un
interprete in ausilio dell'ufficiale di stato civile (art. 66 del d.P.R. 396/2000).
La necessaria compilazione subito dopo la celebrazione garantisce il formarsi della prova dell'avvenuto matrimonio; il relativo atto sarà così inserito nei
registri dello stato civile.