AUTORE:
Francesco Buscemi
ANNO ACCADEMICO: 2014
TIPOLOGIA: Tesi di Laurea Magistrale
ATENEO: Universitą Telematica Pegaso
FACOLTÀ: Giurisprudenza
ABSTRACT
La presente tesi ha per oggetto la trascrizione del matrimonio concordatario, istituto che è nato a seguito del Concordato tra l'Italia e la Santa Sede del 1929. Si tratta del matrimonio canonico trascritto, cioè celebrato secondo le norme del diritto canonico, che avrebbe prodotto, nell'Ordinamento dello Stato, gli stessi effetti del matrimonio civile dopo che fosse stato trascritto nei registri dello stato civile.
Si ritiene opportuno precisare che la presente tesi si pone come sperimentale nella misura in cui nel quarto capitolo viene analizzata appunto in linea sperimentale, con la proposizione di nuove prove a sostegno degli orientamenti dottrinali a riguardo esistenti, una questione giuridica parecchio controversa in tema di trascrizione tardiva del matrimonio, e cioè la possibilità di effettuare la trascrizione tardiva dopo la morte di uno dei coniugi (post mortem).
L'obiettivo della tesi è dunque quello di fornire, attraverso l'illustrazione di alcune sentenze riguardanti, appunto, casi in cui è stata richiesta la trascrizione tardiva dopo la morte di uno dei coniugi, nuove prove a sostegno delle posizioni dottrinali già espresse. Nello specifico, abbiamo visto come alcuni autori, tra i quali Finocchiaro, Petroncelli, Moneta, Gazzoni e Perlingieri, hanno ritenuto inammissibile la trascrizione tardiva post mortem, poiché, dopo la morte di uno dei coniugi, non è più possibile manifestare validamente il proprio consenso alla trascrizione. In particolare, secondo Finocchiaro, dato che "l'acquisto dello status coniugale civile è un diritto individuale personalissimo, la trascrizione tardiva può essere compiuta solo su istanza di entrambe le parti o di una sola di esse, ma con la conoscenza e senza l'opposizione dell'altra parte". Di conseguenza, sembra inammissibile la trascrizione dopo la morte di uno degli sposi, a meno che questo avvenimento non accada dopo la richiesta di trascrizione e l'Ufficiale di stato civile abbia già acquisito agli atti il consenso di entrambi.
Del pari sarebbe inammissibile un consenso “a futura memoria” in vista della trascrizione, quando fosse possibile, oppure in un testamento, giacché in materia di stato coniugale la legge non conferisce effetti alle dichiarazioni rese ora per allora.
A sostegno di tali tesi dottrinali, in linea sperimentale, ho fornito nuove prove rappresentate dalla sentenza della Corte di Cassazione del 24 Marzo 1994, n. 2893, dalla sentenza della Corte d"Appello del 20 Febbraio 2007 e dalla sentenza della Corte di Cassazione del 4 Maggio 2010, n. 10734.
Alla luce di quanto detto sopra, prima dello svolgimento della mia tesi di laurea, autorevole dottrina già sosteneva che per effettuare una trascrizione tardiva era necessario che i coniugi manifestassero nuovamente il consenso dopo i cinque giorni dalla celebrazione, come se trascorsi cinque giorni dalle nozze, senza l'intervento della richiesta di trascrizione, si potesse supporre e desumere il venir meno dell'intenzione da parte dei coniugi di far conseguire al proprio matrimonio canonico effetti civili. Questo orientamento dottrinale si giustifica attraverso un'interpretazione letterale dell'art. 8, comma 6, dell'Accordo di Villa Madama, il quale richiede per effettuare una trascrizione tardiva (quando effettuata da uno solo dei coniugi) "la conoscenza e la non opposizione" dell'altro coniuge.
A seguito dell'approfondimento da me compiuto nella presente tesi, con riguardo alla complessa questione giuridica dell'ammissibilità o meno della trascrizione tardiva post mortem, attraverso l'esposizione e l'analisi delle sopracitate sentenze (sentenza della Corte di Cassazione del 24 Marzo 1994, n. 2893, sentenza della Corte d"Appello del 20 Febbraio 2007, sentenza della Corte di Cassazione del 4 Maggio 2010, n. 10734), è possibile affermare, con maggiore fermezza, soprattutto alla luce delle nuove prove da me prospettate e condivise, l'inammissibilità della trascrizione tardiva post mortem.
Si ritiene opportuno precisare che la presente tesi si pone come sperimentale nella misura in cui nel quarto capitolo viene analizzata appunto in linea sperimentale, con la proposizione di nuove prove a sostegno degli orientamenti dottrinali a riguardo esistenti, una questione giuridica parecchio controversa in tema di trascrizione tardiva del matrimonio, e cioè la possibilità di effettuare la trascrizione tardiva dopo la morte di uno dei coniugi (post mortem).
L'obiettivo della tesi è dunque quello di fornire, attraverso l'illustrazione di alcune sentenze riguardanti, appunto, casi in cui è stata richiesta la trascrizione tardiva dopo la morte di uno dei coniugi, nuove prove a sostegno delle posizioni dottrinali già espresse. Nello specifico, abbiamo visto come alcuni autori, tra i quali Finocchiaro, Petroncelli, Moneta, Gazzoni e Perlingieri, hanno ritenuto inammissibile la trascrizione tardiva post mortem, poiché, dopo la morte di uno dei coniugi, non è più possibile manifestare validamente il proprio consenso alla trascrizione. In particolare, secondo Finocchiaro, dato che "l'acquisto dello status coniugale civile è un diritto individuale personalissimo, la trascrizione tardiva può essere compiuta solo su istanza di entrambe le parti o di una sola di esse, ma con la conoscenza e senza l'opposizione dell'altra parte". Di conseguenza, sembra inammissibile la trascrizione dopo la morte di uno degli sposi, a meno che questo avvenimento non accada dopo la richiesta di trascrizione e l'Ufficiale di stato civile abbia già acquisito agli atti il consenso di entrambi.
Del pari sarebbe inammissibile un consenso “a futura memoria” in vista della trascrizione, quando fosse possibile, oppure in un testamento, giacché in materia di stato coniugale la legge non conferisce effetti alle dichiarazioni rese ora per allora.
A sostegno di tali tesi dottrinali, in linea sperimentale, ho fornito nuove prove rappresentate dalla sentenza della Corte di Cassazione del 24 Marzo 1994, n. 2893, dalla sentenza della Corte d"Appello del 20 Febbraio 2007 e dalla sentenza della Corte di Cassazione del 4 Maggio 2010, n. 10734.
Alla luce di quanto detto sopra, prima dello svolgimento della mia tesi di laurea, autorevole dottrina già sosteneva che per effettuare una trascrizione tardiva era necessario che i coniugi manifestassero nuovamente il consenso dopo i cinque giorni dalla celebrazione, come se trascorsi cinque giorni dalle nozze, senza l'intervento della richiesta di trascrizione, si potesse supporre e desumere il venir meno dell'intenzione da parte dei coniugi di far conseguire al proprio matrimonio canonico effetti civili. Questo orientamento dottrinale si giustifica attraverso un'interpretazione letterale dell'art. 8, comma 6, dell'Accordo di Villa Madama, il quale richiede per effettuare una trascrizione tardiva (quando effettuata da uno solo dei coniugi) "la conoscenza e la non opposizione" dell'altro coniuge.
A seguito dell'approfondimento da me compiuto nella presente tesi, con riguardo alla complessa questione giuridica dell'ammissibilità o meno della trascrizione tardiva post mortem, attraverso l'esposizione e l'analisi delle sopracitate sentenze (sentenza della Corte di Cassazione del 24 Marzo 1994, n. 2893, sentenza della Corte d"Appello del 20 Febbraio 2007, sentenza della Corte di Cassazione del 4 Maggio 2010, n. 10734), è possibile affermare, con maggiore fermezza, soprattutto alla luce delle nuove prove da me prospettate e condivise, l'inammissibilità della trascrizione tardiva post mortem.